C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROSPERINI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025 (Gara: OLIMPUS ROMA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 dell’11/05/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROSPERINI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025 (Gara: OLIMPUS ROMA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 dell’11/05/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villalba Ocres Moca 1952 ha impugnato la delibera del Giudice Sportiva che aveva comminato al calciatore Prosperini la squalifica per quattro gare effettive. Sostiene la reclamante che, differentemente da quanto riportato dall’Arbitro nel referto il calciatore Prosperini in azione di gioco, non avrebbe colpito un avversario, con il quale si contendeva il pallone, con un pugno al volto volontariamente, ma l’azione sarebbe stata del tutto involontaria e funzionale al normale gesto atletico e, solo per una fatalità, si sarebbe verificato l’impatto tra i due atleti; peraltro il calciatore colpito non aveva subito alcuna conseguenza fisica ed avrebbe continuato la partita regolarmente. Osserva la Corte che la dinamica dell’azione è stata rilevata dall’assistente, assai vicino all’azione di gioco, e non possono esservi dubbi né sulla dinamica né sulla volontarietà del gesto, anche se, effettivamente, non si ravvedono dal referto di gara particolare conseguenze fisiche a carico del calciatore colpito. La sanzione irrogata può quindi essere contenuta nel minimo edittale, non essendovi elementi per procedere ad un aggravamento della squalifica oltre tali limiti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Prosperini Federico a 3 gare. Il contributo va restituito.
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