C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STARITA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA dell’11/05/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STARITA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA dell’11/05/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
La società SS Cosma Damiano Grunuovo propone appello avverso la squalifica per 6 gare inflitta al tecnico Starita Luca, dal Giudice Sportivo Territoriale. Chiede, la ricorrente, la riduzione della sanzione all’allenatore in quanto, pur considerando legittima l’espulsione per protese nei confronti dell’arbitro, successivamente l’allenatore si recava verso l’arbitro solo per chiedere spiegazioni, ma assolutamente non tentava di colpirlo in nessun modo, senza mai avere alcun tipo di contatto fisico, anzi, l’unica veemenza l’ha utilizzata per prodigarsi ad allontanare i propri calciatori che avevano accerchiato il direttore di gara. E’ vero che mentre usciva dal terreno di gioco continuava nelle proteste, ma senza mai offendere alcuno della terna arbitrale. E’ anche vero che al termine dell’incontro l’arbitro si rendeva disponibile per un confronto con il tecnico, in modo civile ed educato, lamentandosi di quanto accaduto in campo. La società ricorrente precisa che può capire lo stato di ansia della terna arbitrale, che magari ha potuto percepire un atteggiamento ostile dei tifosi provenienti dalla vicina Formia, nella speranza di uno stop della capolista, confermando che nessuno dei nostri tesserati, però, ha mai assunto un comportamento aggressivo nei confronti della terna arbitrale. In conclusione, chiede, la ricorrente, una riduzione della pena nei confronti del tecnico da 6 gare a 2 gare effettive. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha letto con particolare attenzione il reclamo, molto articolato, presentato oltre che gli atti di gara, in relazione a quanto accaduto nel corso dell’incontro, che ha visto coinvolto il tecnico della squadra di casa, sig. Starita Luca. L‘arbitro scrive nel proprio rapporto che : “al 18minuto del primo tempo l’allenatore Starita, usciva dalla propria area tecnica ed entrava nel terreno di gioco e, protestando, urlava a gran voce “buffone buffone, non è rigore deficiente”; alla notifica del provvedimento disciplinare correva verso di me tentando di colpirmi con un pugno, che evitavo riuscendo ad indietreggiare di un metro; nel frattempo si frapponevano tra me e l’allenatore in argomento alcuni calciatori ospiti che lo bloccavano insieme ad altri della squadra di casa. Si posizionava poi alle spalle dell’assistente arbitrale n.1 continuando ad urlare minacce ed offese di vario tipo. Al termine dell’incontro entrava nella zona degli spogliatoi e si metteva tra me e la porta del locale riservato all’arbitro.”. Dalla lettura di quanto refertato, emerge chiaramente che il comportamento del tecnico in questione è stato disdicevole e gravemente ostile, sotto il profilo dell’etica sportiva, nei confronti della terna arbitrale. Appare evidente a questa Corte che la richiesta di riduzione avanzata dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto la sanzione inflitta è del tutto congrua rispetto al contenuto di cui all’art. 36 del CGS. Questa Corte Sportiva pertanto,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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