C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 20/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNINI DANIELE FINO AL 25/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NEZZA MIRKO FINO AL 30/06/2025 E A CARICO DEI CALCIATORI BARTOLI TIZIANO E SPACCAROTELLA LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025 (Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI CERVETERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNINI DANIELE FINO AL 25/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NEZZA MIRKO FINO AL 30/06/2025 E A CARICO DEI CALCIATORI BARTOLI TIZIANO E SPACCAROTELLA LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025 (Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Città di Cerveteri, avverso i provvedimenti di inibizione a carico del dirigente Zannini Daniele fino al 25/05/2025, squalifica a carico del calciatore Di Nezza Mirko fino al 30/06/2025 e squalifica a carico dei calciatori Bartoli Tiziano e Spaccarotella Luca per 4 gare, adottato dal Giudice sportivo territoriale con Comunicato Ufficiale n.332 del 26 marzo 2025; esaminati gli atti ufficiali di gara, con particolare attenzione al referto arbitrale; lette le ulteriori memorie integrative, trasmesse nei modi e nei tempi previsti dalla reclamante; sentita la società in sede di audizione, rappresentata dall’Avv. Casarola, che confermava e si riportava al reclamo trasmesso ed alle motivazioni e richieste in esso presentate. Questa Corte, dopo aver attentamente valutato tutti i documenti a disposizione, ritiene di poter accogliere il presente reclamo, rivedendo le sanzioni comminate in primo grado a carico del dirigente Zannini e dei calciatori Bartoli e Spaccarotella, per riportarle agli abituali parametri adottati per casi similari. Altresì, la Corte ritiene di dover rideterminare la sanzione comminata al calciatore Di Nezza Mirko, visto quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti allo stesso addebitati e per una corretta afflittività della sanzione. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Zannini Daniele al 10/05/2025, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Di Nezza Mirko nella squalifica per 8 gare e riducendo la squalifica a carico dei calciatori Bartoli Tiziano e Spaccarotella Luca a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

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