C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 20/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI LIVIO FINO AL 18/04/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE BUGIANTELLA LUDOVICO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PELIZZI MATTEO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025 (Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACADEMY LADISPOLI SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TARQUINI LIVIO FINO AL 18/04/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUINI GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEL CALCIATORE MAGRI SALVATORE PER 4 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE BUGIANTELLA LUDOVICO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PELIZZI MATTEO PER 1 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 26/03/2025 (Gara: CITTÀ DI CERVETERI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 22/03/2025 – Play Out Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
La Corte Sportiva di Appello Sportiva Territoriale; visto il reclamo della Società Academy Ladispoli, ritualmente presentato avverso i provvedimenti di inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio fino alla data del 18/4/2025 e squalifica a carico dei calciatori Pasquini Gianluca, Magri Salvatore, Bugiantella Ludovico e Pelizzi Matteo rispettivamente fino al 30/06/25, 4 gare, 3 gare e 1 gara; esaminati gli atti ufficiali di gara, con particolare attenzione al referto arbitrale; sentita la società reclamante in sede di audizione, nel corso della quale la stessa ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni e analizzato attentamente il referto arbitrale, chiedendo la rivisitazione di tutte le sanzioni comminate in primo grado; dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità per il reclamo in relazione all’inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio e alla squalifica a carico del calciatore Pelizzi Matteo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.; riscontrata, altresì, la possibilità di rivisitare le rimanenti sanzioni comminate dal Giudice sportivo territoriale che, seppur censurabili, sono meritevoli di una riduzione, anche in relazione agli abituali parametri adottati per casi del genere; ritenuto infine di dover rideterminare la sanzione a carico del calciatore Pasquini Gianluca, ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Tarquini Livio e alla squalifica a carico del calciatore Pelizzi Matteo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Pasquini Gianluca nella squalifica per 7 gare e riducendo la squalifica a carico del calciatore Magri Salvatore a 3 gare e a carico del calciatore Bugiantella Ludovico a 2 gare. Il contributo va restituito.
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