C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 20/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.210 SGS DEL 2/05/2025 (Gara: SORA CALCIO 1907 – SPORTING SAN CESAREO del 27/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.210 SGS DEL 2/05/2025 (Gara: SORA CALCIO 1907 – SPORTING SAN CESAREO del 27/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 210 del 2.05.2025 del Giudice Sportivo della FIGC del CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Sporting San Cesareo, in persona del l.r.p.t. Pres. Sig. Marcello Porretta riducendo le squalifica a carico della ricorrente società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l’attuazione dei ricorrenti di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro. Si rileva che il referto arbitrale fa parte degli atti ufficiali che assumono il valore di fonte previlegiata di prova ai sensi dell’art. 61 C.G.S., al contempo la Società è corresponsabile per le dichiarazioni ed i comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, ad ogni modo questa Corte parametra la propria decisone in virtù pure del contesto di gioco nel quale si svolgevano i fatti oggetto del reclamo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00. Il contributo va restituito.
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