C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 20/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPOLA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 SGS DEL 28/04/2025 (Gara: ATLETICO SALARIA VESCOVIO – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COPPOLA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 SGS DEL 28/04/2025 (Gara: ATLETICO SALARIA VESCOVIO – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 25/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 203 del 28.04.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Atletico Salaria Vescovio riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore Alessandro Coppola, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l’attuazione dei ricorrenti di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, poiché il calciatore da subito si rendeva conto dell’errore e accompagnato dal Dirigente Sig. Sacha Di Tosto si recava nello spogliatoio arbitrale per porgere le proprie scuse al Direttore di Gara. Pertanto la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni poiché fattispecie dell’art 13 quale attenuante (Corte Giust. Fed. C.U. n.117/CGF del 2012). Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppola Alessandro a 4 gare. Il contributo va restituito.

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