C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) 102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell’11/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) 102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024 (Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell’11/04/2025

Con delibera pubblicata il 19.12.2024 sul C.U. n.192 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”, stabiliva che: “[..] esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, l'Arbitro rileva che: "al 45' + 5' del secondo tempo, quando ancora mancava 1' al termine della gara (avendo assegnato 6' di recupero), dopo un fallo rilevato vicino alla zona delle panchine, si accendeva una rissa tra le due squadre che interessava sia le riserve che i calciatori di entrambe le società ed i Dirigenti del Tirreno Sansa entrati sul terreno di gioco. Anche sugli spalti iniziava una rissa tra i sostenitori delle due squadre. I Dirigenti locali cercavano di riportare la calma e dividere Dirigenti ospiti e calciatori. Cercavo di avvicinarmi al punto per calmare la situazione e prendere i relativi provvedimenti, ma, una volta giunto, mentre cercavo di dividere i calciatori, venivo circondato da 4 o 5 calciatori della società Tirreno Sansa e, d'improvviso venivo colpito da uno di loro violentemente a mano aperta sul volto, all'altezza della guancia sinistra tra l'occhio e la bocca. Venivo, nell'immediatezza, inoltre spinto con forza sul petto, probabilmente con due mani tanto che indietreggiavo di un passo e perdevo l'equilibrio cadendo violentemente a terra sbattendo forte la nuca sul terreno. La caduta mi procurava nell'immediato, l'annebbiamento della vista, una momentanea difficoltà respiratoria, uno stato di confusione di alcuni secondi ed un senso d vertigine che mi impediva di alzarmi. Per paura di essere colpito da terra mi proteggevo il volto. Sentivo immediatamente il sapore del sangue sulle labbra poiché lo schiaffo mi aveva procurato un taglio. Tutto questo senza saper riconoscere quale o quali calciatori del Tirreno Sansa siano stati autori di tale aggressione dato che ero concentrato sulla situazione e il colpo è avvenuto lateralmente e d'improvviso. Fortunatamente immediatamente sentivo e poi vedevo i Dirigenti della squadra Accademia Sporting Roma che correndo nella mia direzione, prontamente allontanavano tutti i calciatori e mi soccorrevano finché non mi riprendevo dopo circa un minuto a terra. Riuscivo, con il loro aiuto e l'assenza totale dei Dirigenti ospiti, a rialzarmi e decretavo la sospensione della gara. Venivo aiutato a dirigermi velocemente verso gli spogliatoi, dove poco dopo essere entrato incontravo l'Osservatore Arbitrale e, una ventina di minuti dopo arrivavano le Forze dell'ordine, presumibilmente chiamati da Dirigenti locali. Riuscivo con difficoltà a compilare i rapporti di fine gara e consegnarli. Notavo la mancata assistenza dei Dirigenti ospiti. Lasciavo senza ulteriori problemi l'impianto sportivo. In serata, in seguito ad un persistente stato confusionale mi recavo al Pronto Soccorso". Il Direttore di gara allega, infatti, il Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio, nel quale è riportato che a causa di aggressione da persona non nota, su un campo di calcio, viene rilasciata la diagnosi di "aggressione con caduta a terra, trauma cranico, emivolto sinistro e regione pertrocanterica sinistra - contusione di sedi multiple non classificate altrove" ed una prognosi di giorni clinici 5. In conseguenza dell'aggressione subita dall'Arbitro, la gara veniva sospesa definitivamente al 50' del II tempo sul seguente punteggio ACCADEMIA SPORTING ROMA - TIRRENO SANSA 2 - 1. In virtù a quanto sopra, La responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società TIRRENO SANSA

PQM DELIBERA

d'infliggere alla società TIRRENO SANSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 300,00. Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.G.S e riportate nel C.U. 49/a della Figc del 12/10/2022; di inibire il sig. GRECO Ermenegildo (società Tirreno Sansa) fino al 31/01/2025 per mancata assistenza all'Arbitro; di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per n. 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nello schiaffo violento al volto con fuoriuscita di sangue dalla bocca, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS) 4) di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per ulteriori n 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nella spinta al petto che ha causato la caduta dello stesso e il conseguente colpo alla nuca, sbattendo sul terreno, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS) [..]”.Avverso la sopra indicata decisione sono stati presentati due distinti reclami, entrambi preceduti da tempestivi preannunci: il calciatore Valerio Zanotti, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, nella parte in cui il provvedimento ha disposto la sua squalifica per otto anni (quattro anni più quattro anni) in ragione del suo ruolo di capitano della propria squadra, in ragione di due distinte condotte poste in essere da due (o uno) suoi compagni di squadra non identificati, né dall’arbitro, né dall’osservatore arbitrale, né dal alcun altro soggetto. A fondamento delle proprie argomentazioni, il reclamante ha dedotto l’illegittimità dell’art. 5.2 del CGS FIGC – che attribuisce la responsabilità al capitano della squadra per atti violenti posti in essere, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della medesima squadra, non individuato - per violazione degli artt. 3 Cost. e 27 Cost., atteso il difetto di colpa in vigilando e in eligendo in capo al capitano nella selezione dei giocatori, suoi pari. Diversamente opinando, prosegue il reclamante, si incorrerebbe in una illegittima forma di responsabilità oggettiva. Per tali ragioni, il reclamante ha richiesto la disapplicazione della norma di cui all’art. 5.2. In subordine, Il reclamante ha dedotto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, non proporzionale e irragionevole rispetto al fatto contestato. Il reclamante ha eccepito, inoltre, l’erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nel referto arbitrale in particolare nella parte in cui è riportato che l’arbitro, mentre cercava di dividere i calciatori coinvolti nella rissa, era stato circondato da 4 o 5 calciatori della società Tirreno Sansa , mentre secondo la prospettazione del reclamante, in realtà, il direttore di gara era stato circondato da un gruppo misto di persone tra le quali solo una o due indossavano i colori della squadra Tirreno Sansa (una maglia verde). Anche quanto riportato dal direttore di gara in relazione allo schiaffo ricevuto, ad avviso del reclamante risulterebbe non attendibile, laddove lo stesso attribuisce il gesto ad un giocatore del Tirreno Sansa, atteso che lo stesso arbitro aveva sostenuto che il colpo era giunto all’improvviso e lateralmente (come indicato dal Giudice Sportivo nel C.U.). Quanto alla spinta ricevuta dal direttore di gara, il reclamante ha evidenziato come l’arbitro si fosse limitato ad affermare nel documento di gara di aver ricevuto una spinta, senza precisare chi avesse posto in essere detta condotta, che invece sarebbe stata erroneamente attribuita dal Giudice Sportivo ad uno dei giocatori del Tirreno Sansa. A fondamento della propria tesi, il reclamante ha prodotto un filmato video relativo alla partita de qua, che evidenzierebbe, tra l’altro, che il colpo ricevuto dall’arbitro era stato, in realtà, involontario e conseguente ai movimenti convulsi di un gruppo di persone, in cui prevaleva la presenza di tesserati della squadra avversaria. Di talché, né il capitano del Tirreno Sansa né la società stessa avrebbero potuto adempiere al compito di individuare i nominativi dei giocatori del Tirreno Sansa colpevoli dei fatti accaduti al direttore di gara, considerato che, ad avviso del reclamante, nessuno dei giocatori di detta squadra aveva posto in essere le condotte contestate. Il reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento integrale della duplice sanzione inflitta al calciatore Zanotti previa disapplicazione dell’art. 5.2 del CGS FIGC; in via subordinata, la rideterminazione della sanzione secondo i termini di ragionevolezza. Il reclamante formulava istanza di audizione. la squadra Tirreno Sansa, avverso tutti i capi di cui all’integrale decisione del Giudice Sportivo: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; - ammenda di euro 300,00; - inibizione del sig. GRECO Ermenegildo fino al 31/01/2025; - squalifica del calciatore ZANOTTI Valerio, capitano della squadra, per n. 4 anni e, per ulteriori n 4 anni -; A fondamento delle proprie argomentazioni, la società, analogamente al capitano Zanotti, ha richiamato il contenuto dei filmati video e materiale fotografico versati in atti, che riprendendo il momento l’avvio della rissa tra giocatori delle due squadre - una decina di persone in tutto - attesterebbero come, in realtà, i calciatori della squadra Accademia Sporting Club (che indossavano una maglia rossa) fossero più numerosi rispetto a quelli del Tirreno Sansa nonché l’immediato interessamento dei dirigenti del Tirreno Sansa tra i quali il sig, Greco Ermenegildo e come il direttore di gara, inseritosi nella mischia di propria iniziativa, verosimilmente per sedarla, aveva ricevuto, un colpo del tutto involontario, laddove il dirigente del Tirreno Sansa, Ermenegildo Greco, sarebbe prontamente intervenuto per verificare la sua condizione. Per tali ragioni, la società ha chiesto in via principale l’annullamento delle sanzioni comminate unicamente alla medesima e al capitano Zanotti. Alla riunione del 23.01.2025 la Corte Sportiva Territoriale di Appello procedeva ad esaminare il caso in epigrafe. Preliminarmente, attesa la connessione tra i due procedimenti, si disponeva la riunione degli stessi e, ascoltato il reclamante, ascoltati i difensori della società e del capitano Zanotti, con delibera pubblicata sul CU n. 233 del 24.01.2025 la Corte dichiarava: - inammissibile il reclamo in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.; - di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Greco Ermenegildo al 24/01/2025. - di disporre, altresì, l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate. - di rinviare la pronuncia sulle spese alla decisione definitiva. Alla successiva riunione del 06.02.2025 si procedeva all’audizione del direttore di gara. All’esito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 07.02.2025, disponeva la sospensione della sanzione irrogata al calciatore Zanotti Valerio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti istruttori, riservando ogni decisione nel merito all’esito degli stessi. Con successivo provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 266 del 14.02.2025, la Corte motivava tale decisione rilevando come dalla visione del video fosse emerso che alla rissa avevano preso parte sia titolari sia riserve di entrambe le squadre e che l’arbitro risultava attorniato da soggetti riconducibili a entrambi i club. Il medesimo non era in grado di identificare con certezza l’autore del colpo, né di stabilire se schiaffo e spinta fossero stati inferti dalla medesima persona. La Corte osservava, inoltre, che le immagini mostravano una caduta non protetta dell’arbitro, verosimilmente causata dal colpo al volto, il quale provocava anche sanguinamento al labbro, più che dà una spinta. Alla luce della dinamica confusa e della partecipazione di più soggetti, non risultava possibile attribuire con certezza l’azione violenta a un solo calciatore, né escludere che l’arbitro fosse stato colpito accidentalmente nel parapiglia. Considerando la qualità delle immagini e l’eventualità di pervenire a una più precisa identificazione mediante strumenti tecnici più avanzati, la Corte disponeva la sospensione della sanzione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale affinché, mediante idonei strumenti tecnici, procedesse all’analisi del materiale video, escutendo i tesserati coinvolti e compiendo ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta utile all’identificazione dell’autore o degli autori dei fatti. La Procura Federale, espletata l’attività di indagine, ne trasmetteva gli esiti alla Corte. L’attività si era concentrata preliminarmente sull’analisi dei tre video allegati dai reclamanti, oggetto di elaborazione tramite software capace di migliorarne la qualità visiva. Tale video mostrava l’arbitro avvicinarsi a un’area del campo dove erano in corso degli scontri tra il n. 10 del Tirreno Sansa, e un calciatore non identificato dell’Accademia Sporting Roma. Nella medesima zona erano presenti anche calciatori di entrambe le squadre nonché i dirigenti Greco e Ferrara. Nella sequenza immediatamente successiva, l’arbitro cadeva all’indietro dopo una torsione del busto, sbattendo la nuca a terra. Sulla base delle immagini, venivano individuati e escussi, nelle date dell’11, 12 e 17 marzo 2025, diversi tesserati e dirigenti delle due società, nonché il direttore di gara. Nessuno degli auditi era in grado di riferire con certezza l’identità dell’autore del gesto: alcuni soggetti ipotizzavano un contesto caotico e una dinamica accidentale, mentre il direttore di gara, pur confermando l’assenza di percezione diretta dell’aggressore, ribadiva la convinzione che il gesto fosse intenzionale. Tuttavia, egli stesso non era in grado di confermare le indicazioni fornitegli da alcuni dirigenti dell’Accademia, che avevano riferito informalmente della responsabilità di un calciatore. La Procura rilevava che, nonostante l’elaborazione del materiale video, non era possibile identificare con certezza l’autore dell’azione violenta: l’arbitro risultava di spalle rispetto alla telecamera e circondato da più soggetti; non erano visibili gesti nitidi né movimenti riconducibili con evidenza a un’aggressione deliberata. Inoltre, non si poteva escludere che la caduta fosse effetto di un unico colpo, né era chiaro se vi fossero stati due distinti episodi (colpo al volto e spinta). Alla riunione del 10.04.2025 questa Corte ha esaminato il caso, relativamente alla residuale posizione del calciatore Zanotti Valerio, e ha deciso di accogliere il reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo proposto dal calciatore Zanotti Valerio, capitano della società Tirreno Sansa, avverso la sanzione disciplinare della squalifica per complessivi otto anni irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in conseguenza dei fatti occorsi in occasione della gara Accademia Sporting Roma – Tirreno Sansa del 14 dicembre 2024, ha ritenuto, all’esito di un’approfondita istruttoria, di dover accogliere integralmente il gravame, disponendo l’annullamento della sanzione, per le seguenti considerazioni. Sul presupposto dell’inesistenza di una responsabilità personale individuabile, il Giudice Sportivo ha fatto applicazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che attribuisce al capitano della squadra la responsabilità oggettiva aggravata per gli atti di violenza commessi da un proprio compagno di squadra non identificato in danno degli ufficiali di gara. Dai filmati video versati in atti –oggetto di esame diretto da parte della Corte e, in via istruttoria, anche della Procura Federale – tuttavia, risulta che l’arbitro, al momento dell’episodio, si trovava circondato da soggetti riconducibili ad entrambe le squadre, in un contesto di rissa e confusione generale, e che il calciatore Zanotti Valerio era ben distante dalla mischia, non coinvolto nei fatti, né partecipe, né presente nei pressi del punto in cui sarebbe avvenuto il contatto fisico. All’esito dell’indagine, la Procura Federale ha trasmesso un dettagliato rapporto nel quale – dopo aver esaminato i video, potenziati mediante software specifici, ed escusso numerosi tesserati e dirigenti – ha ritenuto di non poter pervenire a una ricostruzione del fatto in termini di dolo certo, e di non poter identificare con sufficiente sicurezza l’autore materiale dell’azione. In particolare, la Procura Federale ha rilevato che non erano visibili gesti nitidi né movimenti riconducibili con evidenza a un’aggressione deliberata, e che non si poteva escludere che la caduta fosse effetto di un unico colpo accidentale, all’interno di una situazione caotica e priva di direzione univoca. Inoltre, è stato confermato che l’arbitro era posizionato di spalle rispetto alla telecamera, e che nessun soggetto escusso è stato in grado di indicare con certezza chi avesse compiuto il gesto. Tale rilievo, che costituisce uno dei punti qualificanti del presente giudizio, implica che non solo non è stato possibile individuare l’autore del fatto, ma neppure è stato possibile accertare che tale gesto fosse doloso e intenzionale, requisito imprescindibile per potersi parlare di “atto di violenza” ai sensi dell’art. 5, comma 2, CGS. Infatti, è principio acquisito che la responsabilità oggettiva del capitano opera esclusivamente quando sia certa la commissione di un atto di violenza volontaria da parte di un calciatore della propria squadra, anche se non individuato, e che tale presupposto non può essere sostituito da mere congetture o da dinamiche caotiche prive di evidenza probatoria. La ratio della norma, come noto, riposa sull’esigenza di celerità delle decisioni nonché in quella di evitare che la mancanza di un colpevole individuabile consenta a condotte violente di restare impunite. Essa, tuttavia, non può spingersi fino a sanzionare un soggetto, ancorché capitano, in assenza di prova dell’esistenza stessa del fatto tipico, né tantomeno in assenza di qualsiasi profilo di colpa, di vigilanza omessa o di coinvolgimento. In definitiva, la Corte ritiene che i presupposti applicativi della responsabilità oggettiva aggravata difettino in radice, poiché non è stato dimostrato che vi sia stato un atto volontario e doloso, né che tale atto sia attribuibile, anche solo genericamente, a un tesserato del Tirreno Sansa. Ogni elemento istruttorio – ivi compresi i chiarimenti forniti dalla Procura Federale – depone per un’azione confusa, potenzialmente accidentale, o comunque priva del grado minimo di certezza richiesto dall’ordinamento sportivo per l’applicazione di sanzioni così gravi e afflittive. Ne consegue che la sanzione irrogata – pari a otto anni complessivi di squalifica – risulta del tutto sproporzionata, priva di fondamento normativo, lesiva dei principi di personalità della responsabilità, ragionevolezza e proporzionalità, e pertanto merita di essere annullata integralmente. L’accoglimento del reclamo non solo si impone per giustizia del caso concreto, ma riafferma la necessità che anche nell’ambito del diritto sportivo – pur ispirato a esigenze di celerità e tutela della competizione – la sanzione disciplini fatti certi, condotte realmente accertate e responsabilità fondate su elementi oggettivi. Il reclamo del calciatore Zanotti Valerio deve dunque essere accolto, con integrale annullamento della squalifica disposta con C.U. n. 192 del 19.12.2024 del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riuniti i procedimenti per connessione, ascoltato il reclamante, ascoltata la società, sentito l’arbitro, già dichiarato inammissibile il reclamo in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, e accolto il reclamo in relazione all’inibizione a carico del dirigente Greco Ermenegildo, letti gli accertamenti della Procura Federale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00 e annullando le squalifiche a carico del calciatore Zanotti Valerio. Il contributo va restituito.

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