C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALLINARI NICOLAS FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEI CALCIATORI MATTIOLI MATTEO MARIA E SCIACCA UGO FINO AL 6/06/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE VAVALE GIOELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALLINARI NICOLAS FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEI CALCIATORI MATTIOLI MATTEO MARIA E SCIACCA UGO FINO AL 6/06/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE VAVALE GIOELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

Con delibera pubblicata il 03.04.2025 sul C.U. n.185del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, SGS, con riferimento alla gara ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale irrogava le seguenti sanzioni: SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2025 al calciatore GALLINARI NICOLAS perché “[..] Al termine della gara proferiva frasi blasfeme. Inoltre, colpiva con calci e pugni calciatori avversari. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS); SQUALIFICA FINO AL 06/ 6/2025 al calciatore MATTIOLI MATTEO MARIA perché “[..] Al termine della gara spintonava i giocatori avversari. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”; SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE al calciatore VAVALA GIOELE perché “[..] Al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”; SQUALIFICA FINO AL 06/ 6/2025 al calciatore SCIACCA UGO perché “[..] Al termine della gara rivolgeva frasi gravemente offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”. Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo unicamente sotto il profilo della dosimetria delle sanzioni irrogate ai quattro calciatori, ritenute eccessivamente afflittive rispetto alla gravità dei fatti loro contestati, come descritti nel referto arbitrale. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni. Alla riunione del giorno 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale – che come noto ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti in occasione della gara - da cui emergeva che: con riferimento al calciatore Gallinari, lo stesso era stato espulso per aver rivolto frasi offensive e blasfeme nonché sferrato calci, schiaffi e pugni nei riguardi dei giocatori della squadra avversaria e dei tifosi avversari; alla notifica del provvedimento di espulsione, aveva insultato l’arbitro appellandolo con epiteti quali “..testa di cazzo (…) coglione “, avvicinandosi con fare minaccioso; con riferimento al calciatore Mattioli, lo stesso era stato espulso per aver insultato e spintonato gli avversari. Alla notifica del provvedimento di espulsione, aveva insultato anche l’arbitro con frasi quali “figlio di puttana, stai zitto stronzo “; con riferimento al calciatore Vavala, lo stesso a fine gara era stato espulso per aver ripetutamente insultato l’arbitro con frasi quali “ bravo pezzo di merda ci hai fatto perdere il campionato vaffanculo stronzo; alla notifica del provvedimento di espulsione, si era rifiutato di fornire il proprio numero di maglia al direttore di gara, finché non veniva in seguito convinto dai suoi compagni di squadra, consentendo così all’arbitro la sua identificazione; con riferimento al calciatore Sciacca, lo stesso a fine gara era stato espulso per aver insultato l’arbitro con frasi quali “ci hai fatto perdere il campionato testa di cazzo sei solo un frocio di merda”; Ciò posto, osserva il Decidente che come correttamente indicato dal giudice sportivo, le biasimevoli condotte poste in essere dai calciatori integrino la fattispecie descritta dall’art. 36 c.1 lett. a) CGS. Come noto, l’articolo 36 CGS, rubricato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” ha ad oggetto le condotte ingiuriose, irriguardose e gravemente irriguardose, diverse dalle condotte violente (che invece sono disciplinate dall’art. 35 CGS), poste in essere dai tesserati nei riguardi del direttore di gara. La norma sopra indicata, al comma 1, disciplina le condotte ingiuriose, irriguardose e gravemente irriguardose commesse dai calciatori e tecnici. Essa dispone che: Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in esame debba essere esclusa la forma aggravata di cui alla lettera b) della succitata norma, per carenza dell’elemento costitutivo del fatto relativo al “contatto fisico”. Ai quattro giocatori è stata contestata, invero correttamente, dal giudice di prime cure, la fattispecie di cui alla lettera a) del c.1 dell’art. 36 CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, va evidenziato che le sanzioni previste dall’art. 36 CGS rappresentano minimi edittali, suscettibili di aumenti in ragione della intrinseca gravità della condotta ovvero in funzione della presenza di circostanze aggravanti, o di diminuzioni al ricorrere di circostanze attenuanti (cfr artt. 13 e 14 CGS). In caso di sanzione irrogata a tempo determinato, in ossequio ai principi di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza, osserva il Collegio la necessità che la relativa durata sia coerente, sul piano degli effetti, con la sanzione base di 4 giornate, anche se ad essa non esattamente sovrapponibile. Inoltre, la modulazione della sanzione base deve tener conto non solo della gravità intrinseca della condotta, ma anche del contesto in cui essa è stata posta in essere. È, infatti, rilevante stabilire se plurime condotte poste in essere dal medesimo soggetto siano state poste in essere in un unico momento, senza soluzione di continuità, oppure se sussiste tra esse un intervallo temporale apprezzabile. In quest’ultimo caso, infatti, verrebbe a configurarsi una reiterazione della condotta. Questi elementi — gravità del fatto, unicità o pluralità del contesto, eventuale reiterazione, sussistenza di circostante aggravanti o attenuanti — costituiscono i parametri fondamentali che il giudice deve considerare nella determinazione finale della sanzione da irrogare, nel rispetto dei principi sopra richiamati. Tornando al caso di specie, alla luce delle premesse normative e interpretative già illustrate, questa Corte osserva come solo la squalifica comminata al calciatore Vavala (squalifica per 4 gare effettive, conforme al minimo edittale) risulti coerente alla gravità del comportamento e all’unicità del contesto in cui esso si è consumato. Per quanto riguarda gli altri calciatori, invece, pur riconoscendo che le condotte dagli stessi poste in essere appaiono, per contenuto e modalità, più gravi rispetto a quella ascritta al Vavala, e dunque meritevoli di un aumento rispetto alla sanzione minima, va, tuttavia, rilevato come le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado risultino eccessive. Alla luce di ciò, si impone una rimodulazione in senso riduttivo delle sanzioni a carico dei calciatori Gallinari, Mattioli e Sciacca, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza che devono orientare l’attività sanzionatoria dell’organo giudicante. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Gallinari Nicolas nella squalifica per 7 gare, a carico del calciatore Mattioli Matteo Maria nella squalifica per 6 gare e a carico del calciatore Sciacca Ugo nella squalifica per 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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