C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI LORENZO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 22/05/2025 (Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – POLISPORTIVA CIAMPINO del 18/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI LORENZO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 22/05/2025 (Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – POLISPORTIVA CIAMPINO del 18/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025
Con delibera pubblicata sul C.U. N.187 SGS DEL 22/05/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ATLETICO MORENA SSDARL – POLISPORTIVA CIAMPINO del 18/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma irrogava la sanzione della squalifica per otto gare effettive all’allenatore Massimi Lorenzo perché “[..]Al termine della gara assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro spintonandolo con il petto mentre gli rivolgeva frasi offensive. -art. 36 comma 1 lett. B del C.G.S. [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da regolare preannuncio nei termini, la parte reclamante ha contestato la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo di aver tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento polemico, ma non minaccioso. Ha inoltre negato di averlo spintonato deliberatamente, attribuendo l’eventuale contatto fisico con l’arbitro alle ridotte dimensioni del tunnel corridoio che conduce agli spogliatoi, in cui potrebbe essersi verificato l’episodio. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 29 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Era presente per la reclamante l’allenatore sig. Lorenzo Massimi il quale si riporta all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, precisando di aver unicamente chiesto spiegazioni all’arbitro circa una decisione di gioco, ricevendo in risposta un’espressione irrispettosa. Dopo aver replicato chiedendo rispetto a sua volta, veniva espulso. Una volta lasciato il campo, è rimasto nella zona degli spogliatoi in attesa dei propri ragazzi. Al termine della gara, in un corridoio molto stretto, l’arbitro gli si è nuovamente rivolto con toni provocatori. A quel punto, il sig. M. si è semplicemente affiancato all’arbitro per invitarlo a cessare tali atteggiamenti, senza alcuna ulteriore conseguenza. Ha infine ribadito di non aver mai posto in essere i comportamenti descritti nel comunicato ufficiale e di non essersi mai rivolto con modi inappropriati a un arbitro, tanto meno più giovane, nonostante le provocazioni ricevute. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti del procedimento e ascoltata la parte reclamante all’udienza del 29 maggio 2025, ritiene che il reclamo meriti accoglimento nei limiti di seguito precisati. Dal referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - si evince che, al termine dell’incontro, l’allenatore si è avvicinato al direttore di gara “con atteggiamento minaccioso”, lamentando un presunto mancato rispetto nei propri confronti da parte dello stesso. L’arbitro riferisce che l’allenatore, ignorato nella sua figura, ha iniziato a urlare, spingendolo con il petto e utilizzando espressioni offensive, venendo successivamente allontanato da un proprio collaboratore e da alcuni giocatori. Orbene, osserva il Decidente come, pur a fronte della genericità del referto – che non riporta in modo specifico il contenuto di frasi offensive/minacciose né elementi concreti per qualificare l’intensità e la gravità dell’atteggiamento minaccioso nel senso proprio del termine – la Corte ritiene doversi ricondurre la condotta de qua alla fattispecie di cui all’art. 36 comma 1, lett. a), C.G.S. In particolare, si osserva che la condotta non appare superare la soglia di rilevanza necessaria per l’integrazione della fattispecie aggravata prevista dalla lett. b), secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite (CU n. 146 del 15.05.2019), in cui si richiede un contatto fisico che sia espressione di una condotta violenta, impetuosa o finalizzata a causare danno. Tali caratteri risultano assenti nella presente fattispecie, anche alla luce del contesto (fine gara, zona spogliatoi, alta concitazione emotiva) e della modalità del gesto (spinta con il petto). Una simile modalità di contatto, invero, avvenuta nei termini descritti, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a integrare gli estremi di un’azione fisicamente aggressiva, lesiva o pericolosa e – considerato il contesto ove è avvenuta, nonché la situazione di concitazione – ben potrebbe anche risultare compatibile con un gesto privo di reale volontarietà. Ciò premesso, la condotta dell’allenatore rimane comunque oggettivamente grave, censurabile e meritevole di un intervento disciplinare significativo. Il comportamento descritto – l’attendere l’arbitro a fine gara, rivolgersi a lui con toni urlati e atteggiamento intimidatorio, protrarre un confronto verbale fino al punto da dover essere fisicamente trattenuto – integra senz’altro una condotta gravemente irriguardosa, incompatibile con il decoro e il rispetto dovuti alla figura arbitrale, indipendentemente dal contenuto letterale delle espressioni pronunciate. Tale condotta è ancor più grave alla luce del ruolo ricoperto dall’allenatore, che è chiamato a rappresentare un modello di comportamento per i giovani atleti, sia in campo che fuori, e deve sapersi contenere anche nelle situazioni di maggiore tensione. La dinamica descritta nel referto, pur priva degli estremi dell’aggressione fisica, rivela un atteggiamento fortemente inappropriato, meritevole di sanzione. Pertanto, tenuto conto della derubricazione dell’addebito ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), la Corte ritiene equo determinare la sanzione nella seguente misura: 4 giornate di squalifica per la condotta gravemente irriguardosa (art. 36, comma 1, lett. a, C.G.S.), cui deve sommarsi 1 giornata per l’espulsione diretta ed 1 ulteriore giornata in considerazione della particolare gravità del comportamento, per i motivi sopra indicati. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Massimi Lorenzo a 6 gare. Il contributo va restituito.
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