C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO 1932 S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE COSCIA GIORGIA FINO ALL’8/05/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.219 SGS DEL 9/05/2025 (Gara: LATINA CALCIO 1932 S.R.L. – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 7/05/2025 – Coppa Lazio Under 17 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO 1932 S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE COSCIA GIORGIA FINO ALL’8/05/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.219 SGS DEL 9/05/2025 (Gara: LATINA CALCIO 1932 S.R.L. – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 7/05/2025 – Coppa Lazio Under 17 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Azzurra ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che i gesti della calciatrice, nel corso di una protesta, erano stati diretti ad allontanare il direttore di gara che le aveva accidentalmente toccato delle zone sensibili e che la sospensione della gara non risultava comunque giustificata da tali contatti. Perveniva, quindi, memoria integrativa della società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una congrua riduzione della squalifica e la ripetizione della gara. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in relazione alla perdita della gara per non essere stati inviati alla controparte il preannuncio e il reclamo stesso nonché per la sua tardività, trattandosi di incontro che rientra nell’applicazione del C.U. 46/A della FIGC che dispone l’abbreviazione dei termini. Risulta invece scrutinabile la sanzione della squalifica alla calciatrice Giorgia Coscia perché, come da giurisprudenza costante di questa Corte Sportiva, la riduzione dei termini vale solo per i procedimenti relativi ai risultati di gara onde consentire una celere definizione delle competizioni, mentre non si applica alle altre sanzioni peraltro già esecutive dopo la decisione di primo grado. In relazione alla condotta della tesserata della reclamante, il direttore di gara descrive nel proprio referto come la calciatrice Giorgia Coscia, dopo che egli aveva assegnato un calcio di rigore per un fallo dalla stessa compiuto, lo spingeva con forza ed egli provvedeva a espellerla. Subito dopo, la calciatrice dava un’altra spinta all’arbitro che, quindi, sospendeva la partita con la calciatrice che provava di nuovo ad avvicinarsi allo stesso ma veniva trattenuta dalle compagne. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da quanto descritto del referto in maniera congrua e dettagliata, emerge nitoreo che il comportamento della calciatrice Giorgia Coscia non risulta essere un atto di violenza che ha cagionato una lesione fisica ma un plurimo spintonamento, seppure intenso, nell’ambito di una accesa protesta. Esso, quindi, deve essere ricondotto nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l’entità del contatto e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 7 novembre 2025. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Coscia Giorgia al 7/11/2025. Il contributo va restituito.

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