C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 464 del 4/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROTTA LORENZO FINO AL 13/05/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE FELICI ALESSIO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.342 C5 DEL 17/05/2025 (Gara: INDIPENDIENTE CIAMPINO – UP CALCIO A 5 del 17/05/2025 – Play Off Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 20/06/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROTTA LORENZO FINO AL 13/05/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE FELICI ALESSIO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.342 C5 DEL 17/05/2025 (Gara: INDIPENDIENTE CIAMPINO – UP CALCIO A 5 del 17/05/2025 – Play Off Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 20/06/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Indipendiente Ciampino ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che il proprio calciatore Alessio Felici non avesse compito alcun gesto nei confronti del direttore di gara e che invece la condotta dell’altro calciatore Lorenzo Trotta non fosse qualificabile come un atto violento ma come una protesta che comportava un contatto fisico. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva l’annullamento delle sanzioni ovvero la riqualificazione di quella comminata al calciatore Trotta con una congrua riduzione della squalifica. Insisteva anche per l’ammissione di prova testimoniale. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto per la squalifica più grave, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S.. A riguardo, il direttore di gara confermava che al termine della gara il calciatore Lorenzo Trotta gli si avvicinava per porgergli la mano e in tale frangente gliela stringeva fortemente e gli alzava il braccio passandogli sotto e quindi glielo girava dietro, apostrofandolo e causandogli dolore alla mano e alla spalla. L’arbitro quindi lo spingeva via per evitare ulteriori conseguenze e il sig. Trotta lo ingiuriava nuovamente. Il direttore di gara riferiva, infine, che il dolore avvertito era momentaneo e spariva poco dopo. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. A riguardo, si sottolinea come l’audizione testimoniale, alla luce della giurisprudenza endofederale e del Collegio di Garanzia dello Sport, non può trovare ingresso nel procedimento poiché, in presenza di un referto arbitrale univoco, dettagliato e scevro da contraddizioni logiche come nel caso di specie, essa non può comunque elidere il valore fidefacente dello stesso. Ebbene, da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e coerente, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal calciatore Lorenzo Trotta deve essere qualificato come un atto violento che ha cagionato una lesione fisica. La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all’art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., spettando quindi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze ad esso relative. E ciò in quanto l’art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024). Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 17 settembre 2026, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un’aggressione reiterata con plurimi colpi). Esso, poi, ha avuto conseguenze estremamente ridotte nel tempo e senza esiti permanenti, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva da parte del calciatore. Deve essere invece confermata la squalifica al calciatore Alessio Felici il quale, espulso per ingiurie nei confronti dell’arbitro, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco reiterando le offese e colpendo il direttore di gara con uno schiaffetto. A riguardo, le deduzioni della reclamante non possono trovare accoglimento alla luce della descrizione puntuale dei fatti contenuta nel referto arbitrale. La sanzione, quindi, risulta correttamente emessa in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Trotta Lorenzo al 17/09/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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