C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 466 del 18/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AGRESTI EDOARDO MARIA, BRUNO PIER FRANCESCO E LEPPE LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AGRESTI EDOARDO MARIA, BRUNO PIER FRANCESCO E LEPPE LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL’8/05/2025 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

 Con delibera sul C.U. N. 217B SGS DELL’8/05/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza, irrogava le seguenti sanzioni: “[..] Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che: - Al 12' del II tempo, veniva espulso il calciatore 9, OKAFOR Ekwueme Newton, della società Atletico Torrenova 1986, per somma di ammonizioni; - Al 34' del II tempo, veniva espulso il calciatore 3, ROMANI Leonardo, della società Spes Artiglio SSD ARL per somma di ammonizioni - al 42'del II tempo, l'Arbitro sospendeva la gara per una zuffa, che coinvolgeva gran parte dei calciatori titolari e di riserva di entrambe le società sul terreno di gioco. In particolare, il Direttore di gara prendeva atto che: i calciatori n. 19, BARTUCCA Gabriele e n. 50 BUCCI Nicolo della società Atletico Torrenova 1986, spintonavano contro la rete di recinzione e minacciavano il calciatore n. 7, BRUNO Pier Francesco, della società Spes Artiglio SSD ARL. Mentre quest'ultimo reagiva all'aggressione con altrettante spinte e minacce agli avversari, sopraggiungevano sul posto molti calciatori di entrambe le Società, sia fra i titolari in campo, che fra coloro che erano in panchina, che prendevano parte ad una zuffa intensa e fra questi, in particolare, riusciva ad identificare i seguenti: Società SPES ARTIGLIO SSD ARL n. 2 LEPPE Lorenzo n. 5 AGRESTI Edoardo Maria n. 7 BRUNO Pier Francesco Società ATLETICO TORRENOVA 1986 n. 32 DELAS Molina Gabriel Justo n. 4 SPAZIANI Marco (calciatore sostituito) n. 3 TULLI Nicolo (calciatore sostituito) n. 6 VINCI Mattia (calciatore sostituito) n.19 BARTUCCA Gabriele n. 50 BUCCI Nicolo n. 29 BAMBA Yacouba Junior tutti i predetti calciatori dovevano ritenersi espulsi per condotta violenta nei confronti di un avversario. Prendevano altresì parte alla zuffa anche altri calciatori di entrambe le società, che l'Arbitro, nella confusione non riusciva ad identificare. Mentre il Direttore di Gara, preso atto della situazione, riteneva che non ci fossero le condizioni per proseguire la gara e ne decretava la definitiva sospensione, i Dirigenti tentavano inutilmente di dividere i calciatori e, nel frangente, attraverso un cancello che veniva aperto, entravano nel recinto di gioco due persone non identificate, riconducibili alla società Spes Artiglio SSD ARL, che aggredivano i tesserati della società avversaria ed il calciatore n. 9, OKAFOR Ekwueme Newton, della società Atletico Torrenova 1986, precedentemente espulso al 12' del II tempo, che compiva atti di violenza nei confronti di avversari. Era quindi necessario l'intervento della Forza Pubblica per ristabilire la calma e di personale paramedico per sottoporre a cure alcuni calciatori rimasti contusi nella zuffa. Per quanto sopra riportato, come da consolidata Giurisprudenza, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita ad entrambe le società. In virtù all'art 10 comma 3 del CGS Delibera 1. d'infliggere alle società SPES ARTIGLIO SSD ARL e ATLETICO TORRENOVA 1986 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100,00 per entrambe. 2. di squalificare i sotto elencati calciatori SPES ARTIGLIO SSD ARL: n. 3 ROMANI Leonardo per n. 1 giornata di gara effettiva; n. 2 LEPPE Lorenzo per n. 3 giornate di gare effettive; n. 5 AGRESTI Edoardo Maria per n. 3 giornate di gare effettive; n. 7 BRUNO Pier Francesco per n. 3 giornate di gare effettive; ATLETICO TORRENOVA 1986: 9, OKAFOR Ekwueme Newton per n. 4 giornate di gare effettive; n. 32 DELAS Molina Gabriel Justo per n. 3 giornate di gare effettive; n. 4 SPAZIANI Marco per n. 3 giornate di gare effettive; n. 3 TULLI Nicolo per n. 3 giornate di gare effettive; n. 6 VINCI Mattia per n. 3 giornate di gare effettive; n.19 BARTUCCA Gabriele per n. 3 giornate di gare effettive; n. 50 BUCCI Nicolo per n. 3 giornate di gare effettive; n. 29 BAMBA Yacouba Junior per n. 3 giornate di gare effettive; [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che sussisterebbe una responsabilità differenziata tra la posizione dei calciatori e della squadra della SPES ARTIGLIO rispetto a quella della squadra avversaria; i giocatori di quest’ultima, ad avviso della reclamante, avrebbero dato avvio ad aggressioni fisiche perpetrate nei riguardi dei calciatori della SPES ARTIGLIO, i quali avrebbero reagito perché provocati. In via istruttoria, la reclamante produceva referto di PS oftalmico relativo al calciatore Bruno, ove si rilevava una contusione bulbare da aggressione, e copia di denuncia querela. Per l’effetto, la reclamante chiedeva: in via principale, l’annullamento della sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta allo Spes Artiglio, e per l’effetto omologare il risultato di 5-2 in favore della Spes Artiglio, come maturato sul campo al momento della sospensione della gara del 4 maggio 2025 contro l’Atletico Torrenova 1986; conseguentemente, annullare l’ammenda di euro 100,00 inflitta allo Spes Artiglio; annullare le squalifiche dei calciatori Agresti, Leppe e Bruno; in via subordinata, comminare la sconfitta per 0-3 alla società Atletico Torrenova e rideterminare l’ammenda di 100,00 euro alla Spes Artiglio; ridurre le sanzioni dei calciatori Agresti, Leppe e Bruno. Alla riunione del giorno 22 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del reclamo in relazione alla domanda di annullamento della sanzione della perdita della gara per tardività della trasmissione delle motivazioni ai sensi del CU n. 148/A FIGC del 15 gennaio 2025, il quale prevede che “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: − il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; − il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.”. Nella fattispecie, invero, la decisione del Giudice Sportivo è datata 08 maggio 2025 mentre le motivazioni del reclamo sono state trasmesse il giorno 11 maggio 2025. Passando all’analisi delle ulteriori domande della reclamante. Dalla lettura del referto arbitrale — che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) — risulta che il direttore di gara abbia disposto la sospensione dell’incontro a causa di una rissa, originata inizialmente da due calciatori della squadra avversaria, alla quale hanno successivamente preso parte numerosi tesserati di entrambe le società, non tutti identificati. Con riferimento alla posizione dei tre calciatori della società SPES ARTIGLIO, dagli atti emerge che gli stessi siano stati espulsi per condotta violenta tenuta nell’ambito della suddetta rissa, nella quale risultano aver attivamente partecipato, venendo fermati soltanto dopo alcuni minuti, quando le squadre venivano finalmente separate e ricondotte ciascuna nella propria metà campo. Tuttavia, taluni passaggi della descrizione arbitrale delle condotte — “[…] Leppe corre verso il compagno accerchiato e partecipa alla rissa (…) Bruno risponde agli spintoni (…) Agresti si aggrega alla rissa sferrando pugni e calci nei confronti dei calciatori del Torrenova arrivati dalla panchina […]” — depongono in favore del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 13 CGS, in particolare: a) l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. Pur restando censurabili e in alcun modo giustificabili le condotte tenute dai predetti calciatori, che hanno comunque partecipato a una rissa collettiva — comportamento oggettivamente deplorevole e contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva — si ritiene tuttavia equo procedere alla riduzione della sanzione inflitta in primo grado nella misura di una giornata di squalifica, in ragione della riconosciuta attenuante. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.148/A della FIGC. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Agresti Edoardo Maria, Bruno Pier Francesco e Leppe Lorenzo a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

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