C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 466 del 18/07/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE D’ANGELO GIOVANNI (SVS ROMA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 22/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 SGS DEL 22/05/2025 (Gara: ROMA CALCIO FEMMINILE – SVS ROMA del 18/05/2025 – Coppa Lazio Under 15 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 20/06/2025
RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE D’ANGELO GIOVANNI (SVS ROMA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 22/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 SGS DEL 22/05/2025 (Gara: ROMA CALCIO FEMMINILE – SVS ROMA del 18/05/2025 – Coppa Lazio Under 15 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 20/06/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltato il reclamante; Il Sig. Giovanni D’Angelo proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. Il reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente ribadito in sede di audizione, chiedeva l’annullamento o quanto meno la riduzione della sanzione comminata in quanto il direttore di gara, nel referto, a suo modo di dire, non avrebbe riportato correttamente quanto avvenuto sul terreno di gioco. In particolare il reclamante sostiene solamente di essere entrato sul terreno di gioco al fine di chiedere spiegazioni all’arbitro sulla dinamica dell’azione che ha portato all’espulsione del proprio portiere. Nega di aver insultato o mancato di rispetto al direttore di gara e tanto meno di averlo colpito volontariamente sul naso con la visiera del cappello che indossava nel frangente specifico. A fine gara salutava l’arbitro scusandosi per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene di poter ridurre la sanzione comminata al Sig. Giovanni D’Angelo. Il comportamento tenuto dal reclamante nei confronti del direttore di gara non è tollerabile e pertanto meritevole di sanzione. Nonostante questo la Corte, anche alla luce della memoria difensiva presentata e dell’audizione del Sig. D’Angelo, ritiene che il colpo al naso ricevuto dall’arbitro tramite la visiera del cappello possa considerarsi fortuito e pertanto non intenzionale. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore D’Angelo Giovanni al 22/11/2025. Il contributo va restituito.
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