C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 468 del 12/09/2025 per il 30/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MALLOZZI FABIO (CITTÀ DI FORMIA CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.452 LND DEL 19/06/2025 (Gara: ATLETICO SALARIA VESCOVIO – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 18/06/2025 – Gare Graduatoria Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 465 del 18/07/2025

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MALLOZZI FABIO (CITTÀ DI FORMIA CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.452 LND DEL 19/06/2025 (Gara: ATLETICO SALARIA VESCOVIO – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 18/06/2025 – Gare Graduatoria Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 465 del 18/07/2025

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 452 del 19.06.2025 del Giudice Sportivo della FIGC - CR Lazio LND, in sede di scrutinio, valutando gli atti del fascicolo afferenti al gravame avanzato, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo del sig. Mallozzi Fabio, tesserato all’epoca dei fatti per la società Città di Formia Calcio, riducendo le squalifica a carico del ricorrente, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza di una condotta violenta, simbolo di un comportamento antisportivo, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni elementi fattuali, La condotta tenuta dal Mallozzi pertanto, seppur certamente reprensibile, non è a parere di questa Corte configurabile nei termini di gravità e portata sanzionatoria delineata dal Giudice di primo grado. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mallozzi Fabio a 4 gare. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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