C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 440 del 06/06/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IVAN VAITOVICH, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CIVITAVECCHIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CIVITAVECCHIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 424 del 23/05/2025

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IVAN VAITOVICH, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CIVITAVECCHIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CIVITAVECCHIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 424 del 23/05/2025

Con atto dell’11 aprile 2025, Prot. 24749/477pfi24-25/PM/fl, la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. il sig. Ivan Vaitovich, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Civitavecchia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.11.2024, al dodicesimo minuto circa del secondo tempo della gara Atletico Civitavecchia – Eventi Futsal, valevole per il girone B del campionato di calcio a 5 di serie C2, colpito con un pugno al fianco sinistro il calciatore avversario sig. Milton Percy Ortiz Bartola, cagionandogli la “fratture della VIII e IX costa sinistra” refertata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma con una prognosi di giorni clinici 30 (trenta), oltre che della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.11.2024, al dodicesimo minuto circa del secondo tempo della gara Atletico Civitavecchia – Eventi Futsal, valevole per il girone B del campionato di calcio a 5 di serie C2, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Milton Percy Ortiz Bartola, che si trovava a terra a causa del pugno sferratogli al fianco sinistro dallo stesso sig. Vaitovich, la seguente testuale espressione: “adesso non fai più lo stronzo negro di merda”; nonché ancora per avere lo stesso, al termine dell’incontro Atletico Civitavecchia – Eventi Futsal del 2.11.2024 mentre il sig. Milton Percy Ortiz Bartola era intento a lasciare l’impianto sportivo unitamente ad alcuni propri compagni di squadra, rivolto allo stesso le medesime espressioni discriminatorie già proferite nel corso della gara; 2. La società A.S.D. Atletico Civitavecchia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Ivan Vaitovich così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. L’organo requirente rimetteva la Tribunale il fascicolo contenete gli atti di indagine consistenti essenzialmente su di una serie di audizioni di tesserati presenti all’evento e di documentazione fotografica e video. Aggiungeva di essere pervenuta alla richiesta di irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei prevenuti in forza delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento e della documentazione cartolare e video-fotografica prodotta. Il Tribunale adito fissava la discussione per il deferimento ed, a seguito di due rinvii della riunione per la discussione per impedimento dei difensori con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, assumeva le conclusioni delle parti. La Procura Federale della F.I.G.C. richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione a loro carico della squalifica per 15 gare a carico del calciatore Vaitovich e l’ammenda di euro 2.000,00 a carico della società; i difensori dei deferiti chiedevano il proscioglimento od in subordina una sanzione proporzionata agli eventi negando recisamente che il calciatore deferito avesse pronunciato frasi di contenuto razzista a carica dell’avversario. Ritiene il Tribunale che dall’esame degli atti, dei documenti e delle produzioni fotografiche e video emerga, senza alcun dubbio, che il calciatore deferito si sia reso responsabile di un comportamento violento in campo, con il pallone non a distanza di gioco, colpendo, senza apparente motivazione l’avversario con un pugno al costato di tale violenza da provocare l’infrazione di due costole. La circostanza è ricavabile dal video, dalle univoche testimonianze e dalla certificazione medica in atti le cui risultanze non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta. Gli avvenimenti si sono svolti con il pallone lontano e la collocazione della lesione e la sua gravità escludono in radice l’ipotesi di un contatto fortuito. Diverso discorso va, invece, fatto per l’incolpazione di aver appellato l’avversario, nel medesimo contesto, con frasi di contenuto discriminatorio e razzistico. Infatti dal referto arbitrale nulla emerge, eppure l’Arbitro, richiamato dai compagni di squadra si portava prontamente nei pressi del calciatore a terra e nulla rilevava in proposito, nessuno dei compagni di squadra e degli avversari era vicino ai due calciatori e quindi non potevano sentire nulla e la vittima nulla denunciava al direttore di gara, né è in linea quanto da lui dichiarato con quello dichiarato dai suoi compagni di squadra in relazione agli avvenimenti successivi al termine della gara. In presenza di tali assunti e del fatto che le testimonianze rese da compagni di squadra della vittima debbono essere assunte con particolare prudenza e vaglio critico in quanto provenienti da soggetti non neutri, la responsabilità del calciatore deferito appare non adeguatamente provata in relazione all’incolpazione più grave. In termini di sanzione disciplinare a carico del calciatore va detto che la valutazione operata dalla Procura era coerente con il concorso di violazioni che, a parere del Tribunale, non sussiste e quindi va irrogata una sanzione adeguata all’atto di violenza rilevato che si colloca entro limiti adeguatamente afflittivi in due volte ed un terzo del limite edittale e quindi in sette giornate di squalifica. Per quanto attiene alla società la sanzione dell’ammenda va proporzionata all’effettivo addebito a carico del calciatore, al fatto che il gesto è avvenuto nel corso della gara ed al fatto che, comunque, se fosse stato visto e sanzionato nell’immediatezza dal direttore di gara, non avrebbe comportato conseguenze disciplinari per la società; appare quindi equo fissare l’ammenda nella misura di € 200,00 in adesione a decisioni su fatti analoghi adottate precedentemente dal Collegio. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Vaitovich Ivan, n.7 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza; - Atletico Civitavecchia, euro 200,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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