C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 24/10/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GASPERINI SERGIO FINO AL 02/10/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FUMO CIRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 LND DEL 24/09/2025 (Gara: ARCE 1932 – TIVOLI CALCIO 1919 del 14/09/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del 10/10/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GASPERINI SERGIO FINO AL 02/10/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FUMO CIRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 LND DEL 24/09/2025 (Gara: ARCE 1932 – TIVOLI CALCIO 1919 del 14/09/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del 10/10/2025

Con il reclamo in epigrafe, la società Tivoli Calcio 1919 avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Ciro Fumo nonché le conseguenti sanzioni a società e tesserati. A riguardo la reclamante deduceva come il giudice di primo grado avesse mal applicato le norme di diritto poiché il sig. Fumo, nato il 17.2.2008 e squalificato per una gara nel campionato Under 17 Serie C quando militante nel Potenza, dovesse scontare tale squalifica nel campionato Under 19 e non in quello di Eccellenza. Pervenivano a questa Corte le memorie difensive della contro interessata Arce 1932 che insisteva per il rigetto del reclamo nonché del Tivoli Calcio 1919 che evidenziava la fallacia delle avverse argomentazioni. L’impugnazione proposta risulta da rigettare. L’art. 21, comma 7, infatti, così prevede: “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”. Come da giurisprudenza di questa Corte, infatti, a tale articolo deve essere data un’interpretazione letterale e cioè che in caso di residuo di sanzione della stagione precedente, un calciatore che ha cambiato società deve scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società nella quale lo stesso ha titolo per giocare. In tal modo si identifica univocamente quale sia la compagine nella quale la sanzione va scontata qualora il calciatore possa prendere parte a più campionati, come nel caso di specie, evitando di concedere alla società un potere di scelta che andrebbe a violare il principio di effettività della sanzione. Peraltro, il fatto che la prima squadra della nuova società ove il calciatore può giocare è, nel caso che ci occupa, quella partecipante al campionato di Eccellenza che è proprio quella cui il calciatore prende regolarmente parte conferma l’afflittività della sanzione poiché “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno” (così la risalente decisione n. 12/CF del 18.12.2003 della Corte Federale confermata poi dalla successiva giurisprudenza endofederale). Deve essere, invece, tenuta distinta l’ipotesi in cui il calciatore che svolga attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores cambi categoria di appartenenza; in tal caso, sempre seguendo un’interpretazione letterale della norma, la sanzione deve essere scontata nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza. L’uso della congiunzione disgiuntiva “o” nella disposizione suindicata, infatti, distingue alternativamente le due fattispecie “abbia cambiato società (…) o (abbia cambiato) categoria di appartenenza” nonché dove la sanzione deve eseguirsi nei due casi: “la prima squadra della nuova società o (la prima squadra) della nuova categoria di appartenenza”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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