C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 24/10/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R. MORANDI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PERSIO ROBERTO PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BRENCOLI NICCOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.96 LND DEL 08/10/2025 (Gara: R. MORANDI A.S.D. – PONTINIA del 04/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 17/10/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R. MORANDI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PERSIO ROBERTO PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BRENCOLI NICCOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.96 LND DEL 08/10/2025 (Gara: R. MORANDI A.S.D. – PONTINIA del 04/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 17/10/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società R. Morandi A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, ai sensi di quanto previsto dall’art.9, commi 1 e 2 del C.G.S., poiché sottoscritto da parte di tesserato in corso di inibizione. La sanzione della inibizione temporanea, difatti, comporta, tra le altre, “a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;”. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo. Il contributo va incamerato.

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