C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 14/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALMAROLA CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MECI DANILO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 29/10/2025 (Gara: FUTSAL PORTUENSE – PALMAROLA CLUB A R.L. del 26/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALMAROLA CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MECI DANILO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 29/10/2025 (Gara: FUTSAL PORTUENSE – PALMAROLA CLUB A R.L. del 26/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

tribunaleVisto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Palmarola Club A R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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