C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 21/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSI ADRIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 LND DEL 15/10/2025 (Gara: BELMONTE CASTELLO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 12/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSI ADRIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 LND DEL 15/10/2025 (Gara: BELMONTE CASTELLO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 12/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Rocca Priora RDP Calcio proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva l’annullamento dell’ammenda in quanto nessun appartenente alla società Rocca Priora si è reso protagonista di quanto descritto dall’arbitro nel referto, trattandosi probabilmente di persone estranee alla partita. Per quanto concerne la sanzione comminata al calciatore Rosi Adriano chiede la riduzione in quanto il proprio tesserato al momento dell’espulsione per doppia ammonizione non avrebbe insultato l’arbitro ma solo proferito un’esclamazione colorita di dissenso riguardo la decisione presa nei suoi confronti. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, respinge il reclamo ritenendo congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. Quanto accaduto fuori dal terreno di gioco è piena responsabilità di individui riconducibili alla società Rocca Priora, peraltro tutto confermato oltre che dal referto del direttore di gara dal referto del 2° ufficiale di gara che si trovava sul lato del campo dove sono avvenuti i fatti oggetto di ammenda. Anche il comportamento tenuto dal calciatore Rosi Adriano nei confronti del direttore di gara non è tollerabile e pertanto meritevole della sanzione irrogata. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’ammenda, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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