C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 21/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS S MICHELE E DONATO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLUZZI FRANCESCO FINO AL 28/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORCINELLI GENESIO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.15 LND LT DEL 28/10/2025 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 25/10/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/202

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS S MICHELE E DONATO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLUZZI FRANCESCO FINO AL 28/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORCINELLI GENESIO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.15 LND LT DEL 28/10/2025 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 25/10/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/202

5 L'Associazione A.S.D. Virtus San Michele e Donato Calcio, nella persona del Presidente Sig. Parente Francesco, proponeva reclamo avverso le decisioni pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 15 del 29/10/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: 1) “SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE FORCINELLI GENESIO (VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO). Per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro; alla notifica del provvedimento assumeva atteggiamento intimidatorio tentando di strappare il cartellino dalla mano dell'arbitro afferrandolo per un braccio. Occorreva il pronto intervento dei propri compagni per allontanarlo dal terreno di gioco (art. 36 comma 1 lettera b del CGS) 2)”; 2) “INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/12/2025. COLUZZI FRANCESCO (VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO). Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro” 1) Esponeva la reclamante che, a seguito di un fallo subito in area, il proprio tesserato Sig. Forcinelli Genesio, dopo aver invano reclamato il rigore ed alzato le braccia al cielo, al fine di evitare il provvedimento andava verso il direttore di gara (il quale, equivocando a proprio dire il precedente gesto, aveva estratto il cartellino rosso) e toccava (involontariamente, a detta della reclamante) il braccio dell'arbitro. Veniva altresì depositata una memoria integrativa contenente la dichiarazione scritta del Forcinelli, nella quale quest'ultimo ribadiva la propria linea difensiva. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Non è in discussione sia l'espulsione del Forcinelli dal campo di gioco per protesta (a seguito di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara di cui non condivideva le decisioni prese) sia la circostanza aggravante che il giocatore in questione abbia afferrato il braccio dell'arbitro e tentato di strappare il cartellino dalla mano dello stesso, circostanza integrante la fattispecie di cui all'art. 36 comma 1 lettera b) CGS (“condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”). Inoltre il Forcinelli, nonostante l'espulsione, reiterava le proteste, al punto che solo a seguito dell'intervento dei compagni di squadra usciva dal terreno di gioco. Non risulta, infine, essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione. 2) Esponeva la reclamante che il direttore di gara ammoniva il proprio dirigente Sig. Coluzzi Francesco (il quale aveva contestato la decisione presa) e che successivamente estraeva il cartellino rosso per aver espresso una parola sì offensiva ma, a suo dire, diretta non all'arbitro ma al proprio giocatore. Veniva altresì depositata una memoria integrativa contenente la dichiarazione scritta del Coluzzi, nella quale quest'ultimo ribadiva la propria linea difensiva. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Risulta provata la condotta ingiuriosa del Sig. Coluzzi nei confronti del direttore di gara e non risulta di contro essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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