C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 del 21/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DUEPIGRECOROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTIRIGGIANO LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025 (Gara: DUEPIGRECOROMA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 26/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DUEPIGRECOROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTIRIGGIANO LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025 (Gara: DUEPIGRECOROMA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 26/10/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

L'Associazione A.S.D. Duepigrecoroma, nella persona del Presidente Dott. Alberto Mariani, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 133 del 29/10/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MARTIRIGGIANO LUCA (DUEPIGRECOROMA) Espulso per offese all'arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare inveiva contro lo stesso avvicinandosi al suo volto con atteggiamento minaccioso (art. 36 comma 1 lettera a) del CGS)”. Esponeva la reclamante che, pur non contestando la rappresentazione dei fatti come da referto arbitrale, il Giudice Sportivo di primo grado non avrebbe considerato alcune circostanze attenuanti. In particolare, il fatto che la reazione del proprio tesserato Sig. Martiriggiano Luca fosse stata indotta da un fallo subito dal proprio compagno di squadra che cadeva a terra perdendo i sensi. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Non è in discussione l'espulsione del Forcinelli dal campo di gioco a seguito di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Altrettanto indiscutibile è la circostanza che subito dopo l'espulsione il giocatore abbia inveito nei confronti dell'arbitro e si sia avvicinato a brevissima distanza dal volto dello stesso, mettendo così in atto un comportamento minaccioso ed intimidatorio. Tale ultima circostanza giustifica l'aggravamento della sanzione rispetto al minimo edittale decisa in primo grado ed esclude l'invocazione di qualsivoglia attenuante. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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