C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 28/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE COLANTUONO DOMENICO (CITTÀ DI FORMIA CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 05/11/2025 (Gara: POL.CITTÀ DI PALIANO – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 02/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE COLANTUONO DOMENICO (CITTÀ DI FORMIA CALCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 LND DEL 05/11/2025 (Gara: POL.CITTÀ DI PALIANO – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 02/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025
Con rituale reclamo, il Sig. Domenico Colantuono, tecnico della Città di Formia Calcio, impugnava la sanzione della squalifica per cinque gare a carico dello stesso, comminata nella gara tra le compagini POL CITTA’ DI PALIANO e la CITTA’ DI FORMIA CALCIO, chiedendo il suo annullamento e sostenendo l’esistenza di una “confusione” tra i soggetti interessati all’episodio. Il Colantuono evidenzia infatti che non ha abbandonato la propria area tecnica per avvicinarsi alla panchina avversaria, ma che al contrario è stato l’opposto. Questo organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto nei dettagli il reclamo ed il referto arbitrale in cui viene riportato che, su segnalazione dell’assistente dell’arbitro il sig. Colantuono “inveisce nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria, avvicinandosi nella loro area tecnica. Dopo essere stato espulso si posiziona dietro AA1, continuando ad inveire nei confronti di quest’ultimo”, osserva che pur riconoscendo che l’allenatore Sig. Colantuono ha tenuto un comportamento non consono al vivere civile, rileva che il termine “inveire” di cui al referto appare generico e, pertanto, ritiene che si possa riconoscere nella fattispecie una circostanza attenuante ex art. 13 CGS. Alla luce delle predette considerazioni, si può ritenere accoglibile la richiesta del reclamante di riduzione della sanzione, in quanto il suo comportamento non ravvisa un linguaggio minaccioso preciso. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Colantuono Domenico a 3 gare. Il contributo va restituito.
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