C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 28/11/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIANFANELLI MATTIA FINO AL 26/02/2025 E A CARICO DEI DIRIGENTI MASTRELLA GIANCARLO E RINALDI EMANUELE FINO AL 26/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025 (Gara: ATLETICO LARIANO – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIANFANELLI MATTIA FINO AL 26/02/2025 E A CARICO DEI DIRIGENTI MASTRELLA GIANCARLO E RINALDI EMANUELE FINO AL 26/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025 (Gara: ATLETICO LARIANO – SPES MUNDIAL F.C. ASD del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Atletico Lariano ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 57 SGS del 30/10/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del dirigente Cianfanelli Mattia l’inibizione fino al 26/02/2026 per aver “Allontanato per aver spintonato l'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frasi offensive e minacciose venendo, quindi, fatto allontanare da propri dirigenti. Art. 36, c.1, lett. a), del CGS.”, mentre nei confronti dei dirigenti Mastrella Giancarlo e Rinaldi Emanuele l’inibizione fino al 26/12/2025 per aver “Allontanato per aver spintonato l'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frasi offensive e minacciose venendo, quindi, fatto allontanare da propri dirigenti. Art. 36, c. 2, lett. a), del CGS.”. In sede di gravame la reclamante asseriva che l'episodio per cui è procedimento nasceva da un evidente errore tecnico arbitrale. Il calciatore Anitori Fabiano (n. 18), entrato al 5° minuto del secondo tempo, veniva espulso per "doppia ammonizione", dopo essersi tolto la maglietta per esultare, pur non avendo ricevuto alcun precedente cartellino giallo. Aggiungeva la reclamante che “il video allegato conferma che il calciatore non era mai stato ammonito prima del gol”. Venendo alla posizione dei dirigenti Mastrella Giancarlo e Rinaldi Emanuele, a dire della società, “la squalifica per "espressioni offensive e minacciose" è priva di fondamento”. Aggiungeva la reclamante che “I due dirigenti hanno chiesto al direttore di gara esclusivamente spiegazioni di natura tecnica sull'espulsione del calciatore. Non hanno mai proferito offese, insulti o minacce. Più testimoni possono confermarlo, tra cui, il dirigente ufficiale della squadra avversaria, nonché il tecnico della Spes Mundial, il quale si è dichiarato disponibile a testimoniare a nostro favore. Il direttore di gara ha risposto più volte che non era tenuto a dare spiegazioni, senza riferire alcun comportamento aggressivo da parte dei dirigenti”. Ad avviso della reclamante “Le squalifiche risultano: gravemente sproporzionate ai fatti reali, lesive dell’immagine della società e dei dirigenti stessi, fortemente penalizzanti ai fini della Coppa Disciplina, mettendo a rischio la categoria regionale Under 16”. La società chiedeva, quindi, l’annullamento o una forte riduzione della squalifica a carico del dirigente Cianfanelli Mattia, “riconoscendo che l’ingresso in campo è avvenuto per sedare e non per contestare”, nonché l’annullamento totale delle squalifiche irrogate nei confronti dei dirigenti Mastrella Giancarlo e Rinaldi Emanuele, “poiché mai offensivi né minacciosi”. Chiedeva, altresì, la visione e l’acquisizione dei video allegati, che, a dire della stessa reclamante, confermerebbero l’assenza del primo cartellino giallo per il calciatore n. 18, nonché il comportamento non violento, né offensivo dei dirigenti sanzionati. Alla riunione del 20/11/2025, svoltasi da remoto, era presente, in qualità di Presidente della società reclamante, il sig. Palmieri Riccardo, il quale, nel riportatasi integralmente al reclamo, dichiarava, in merito ai fatti per cui è procedimento, di portare il massimo rispetto verso gli Organi federali e la classe arbitrale. Chiedeva una revisione delle sanzioni, “in quanto i fatti descritti dall’arbitro sono infondati. Il dirigente ha fatto due metri all’interno del campo, perché un calciatore ammonito per la prima volta veniva ingiustamente espulso dall’arbitro. Anche il dirigente veniva poi espulso per doppia ammonizione. Dichiara che dal video trasmesso si può vedere quanto realmente accaduto. Non vi è stata alcuna spinta nei confronti dell’arbitro. Abbiamo anche inviato una lettera dell’allenatore della squadra avversaria che dichiara che non vi è stata alcuna condotta violenta nei confronti dell’arbitro. L’arbitro ha scritto il falso anche in relazione alle altre due sanzioni, in quanto i dirigenti sono entrati nello spogliatoio per ritirare i documenti e non hanno rivolto alcuna offesa all’arbitro. Chiediamo una revisione delle squalifiche, anche per quel che riguarda l’immagine della società, che è stata macchiata dal referto dell’arbitro e da quanto da lui scritto”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Atletico Lariano, a sostegno dell’invocato annullamento o riduzione delle inibizioni in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, le condotte contestate ai dirigenti Cianfanelli Mattia, Mastrella Giancarlo e Rinaldi Emanuele pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio, in particolare, rappresenta preliminarmente che la condotta ascritta al dirigente Cianfanelli Mattia deve correttamente essere ricondotta nella fattispecie astratta di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del CGS, che punisce, con la sanzione minima della inibizione per 4 mesi, la condotta dei dirigenti gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che si concretizza con un contatto fisico, come nel caso di specie, anziché in quella prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), del CGS, come riportato, per mero errore materiale, nel C.U. n. 57 del 30/10/2025. Mentre, per quanto attiene ai Sigg.ri Mastrella Giancarlo e Rinaldi Emanuele, il Collegio rappresenta che le condotte sono state correttamente sussunte nella fattispecie riconducibile all’art. 36, comma 2, lett. a), del CGS, che punisce con la sanzione minima dell’inibizione i dirigenti per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta. Quanto alla produzione del video da parte della odierna reclamante e alla richiesta formulata a questa Corte di prenderne visione, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale” ed il successivo art. 61, comma 2, individua espressamente i casi di ammissibilità̀ dei filmati audiovisivi, limitati allipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dallautore di una data infrazione (comma 2), o al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione del video non è ammissibile. Parimenti da rigettare sono le testimonianze richieste dalla reclamante, in quanto, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del C.G.S., detta prova costituisce un’eccezione, ricollegata alla “necessità” dell’ammissione della prova testimoniale, necessità non ravvisabile nel caso di specie. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it