C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACUL CECCANO OMNIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLINI EMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: ACUL CECCANO OMNIA – SEMPREVISA del 19/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACUL CECCANO OMNIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLINI EMILIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.126 LND DEL 23/10/2025 (Gara: ACUL CECCANO OMNIA – SEMPREVISA del 19/10/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025
Il giorno 6.11.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d’Appello Territoriale Federale con il Presidente Proietti Livio e i componenti Torella Giselda, Zaccagnini Livio, Elena Carminiti e Barbara Studer. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 126 del 23.10.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.D. Acul Ceccano Omnia riducendo le squalifica a carico del ricorrente calciatore e capitano Emiliano Carlini, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della condotta irriguardosa nei confronti dell’allenatore Ulderico Campagna, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti della squadra avversaria, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, poiché il calciatore da subito è intervenuto con l’intento di sedare gli animi accesi e dividere i compagni di squadra, ma poi ha comunque fatto cadere a terra l’allenatore della squadra avversaria. Pertanto la pronta presentazione di scuse induce ad un contenimento delle sanzioni poiché fattispecie dell’art 13 quale attenuante (Corte Giust. Fed. C.U. n.117/CGF del 2012). Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Carlini Emiliano a 2 gare. Il contributo va restituito.
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