C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS CASILINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GETTINI SIMONE FINO AL 30/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: FRASSATI ANAGNI – VIS CASILINA del 05/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS CASILINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GETTINI SIMONE FINO AL 30/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025 (Gara: FRASSATI ANAGNI – VIS CASILINA del 05/10/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025
La società Vis Casilina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie dell’ammenda alla società e della squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale, per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe, della categoria Under 17 il calciatore Caruso Alessio nato il 8-4-2012 non ancora quattordicenne e che, quindi, non aveva l’età minima per partecipare alle gare di quella categoria. Sostiene la reclamante, ribadendo la memoria già presentata al Giudice di prime cure avvero il reclamo presentato dalla società Frassati Anagni, che, per mero errore di trascrizione nella lista di gara era stato inserito tra i calciatori di riserva il nominativo di Caruso Alessio in luogo di Caruso Emanuele, nato il 16/12/2009, che aveva effettivamente preso parte alla gara subentrando nel secondo tempo in sostituzione del compagno di squadra. L’Arbitro, indotto in errore dall’errata trascrizione e dalla identità di cognome, non ha rilevato come il nome di battesimo sul documento fosse diverso ed ha quindi ritenuto in buona fede che il calciatore che ha partecipato alla gara fosse quello risultante dall’errata trascrizione in distinta. Aggiunge poi che, in ogni caso, la sanzione irrogata sarebbe del tutto sproporzionata, anche considerando che, al momento dell’ingresso in campo, il risultato era già sul 6 a 0 e così è terminata la gara e la partecipazione di un calciatore inferiore di età non è idonea ad accrescere il potenziale sportivo della squadra. Il reclamo è infondato. La Corte, per fugare ogni dubbio, ha riconvocato l’Arbitro che ha riconfermato di aver proceduto correttamente all’identificazione del calciatore in questione verificando che la foto apposta sul documento corrispondesse al calciatore che prestava all’appello prima della gara. È inoltre certo che gli estremi del documento fossero quelli riportati sulla lista presentata dalla società. All’Arbitro sono state mostrate, in forma anonima, le foto presenti sui cartellini federali e quelle fornite dalla stessa reclamante, relative ai due calciatori Caruso ma il direttore di gara non è stato in grado di riconoscerle, stante il tempo trascorso e soprattutto stante la circostanza che il calciatore ha giocato solo per pochi minuti e non ha destato in alcun modo il suo interesse per particolari circostanze di gioco. Di nessun pregio è anche la deduzione relativa alla non incidenza della partecipazione alla gara del calciatore inferiore di età, stante il risultato maturato sul campo al momento della sua sostituzione. Diversamente delle considerazioni che, in situazioni limite, hanno sorretto la tesi della ininfluenza della partecipazione alla gara di calciatori in numero eccedente il consentito od a seguito di sostituzioni eccedenti il regolamento, in questo caso si tratta di un calciatore che non aveva titolo a prendere parte alla gara che, al pari di un soggetto squalificato o non tesserato, ne vulnera in modo assoluto la regolarità ed a cui non può che seguire la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, sanzione dettata in modo univoco e non alternativo dalle norme federali. La decisione impugnata va quindi integralmente confermata. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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