C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 05/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MIRAFIN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SUSIN FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.73 C5 DEL 30/10/2025 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – MIRAFIN del 25/10/2025 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MIRAFIN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SUSIN FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.73 C5 DEL 30/10/2025 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – MIRAFIN del 25/10/2025 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Marafin ha impugnato la squalifica per sette giornate di gara comminata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Susin Francesco. Il Giudice di prime cure, su conforme descrizione contenuta nel referto di gara, applicava la sanzione al calciatore che, espulso per aver commesso un gesto di condotta violenta nei confronti di un avversario, attendeva due calciatori avversari nei pressi dello spogliatoio e colpiva violentemente uno di questi tanto da causarne il ricovero in pronto soccorso. Deduce la ricorrente che la sanzione è eccessiva in rapporto all’evento avvenuto durante il gioco e non giustificata dall’ulteriore episodio avvenuto nei pressi dello spogliatoio in quanto non vista dal direttore di gara e sfornita di ogni supporto probatorio riguardo al presunto ricovero del calciatore vittima dell’aggressione. Il reclamo è infondato. Il referto di gara è puntuale nella descrizione dell’evento che ha visto protagonista il calciatore Susin che veniva espulso dal campo per condotta violenta nei confronti di un avversario e, dopo il termine della gara, si acquattava nei pressi dello spogliatoio degli avversari ed aggrediva con inaudita violenza un avversario, colpendolo con calci e pugni tanto da lasciargli visibili segni dall’aggressione in volto e costringendolo a ricorrere a cure ospedaliere. Il direttore di gara, la cui narrazione precisa e circostanziata non merita alcuna interpretazione dubbiosa o riduttiva, ha ben visto i fatti che descrive e non vale la contestazione della reclamante a sminuirne o revocare in dubbio la portata. Accertata la dinamica dei fatti va rilevato come la sanzione adottata, pur grave, non appare adeguata ai gravissimi occorsi e va quindi rideterminata come da dispositivo, avuta ragione della dinamica dell’evento, avvenuto quando ormai la tensione agonistica doveva essere scemata, con premeditazione ed in modo del tutto proditorio, con conseguenze gravi e che potevano essere ancora più gravi in ragione della violenza e dell’ubicazione dei colpi portati a segno dall’incolpato. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Susin Francesco nella squalifica per 10 gare Il contributo va incamerato.

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