C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CINTI FEDERICO (GRIFONE GIALLOVERDE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025 (Gara: ROMA CITY F.C. A.S.D. – GRIFONE GIALLOVERDE del 09/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE CINTI FEDERICO (GRIFONE GIALLOVERDE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025 (Gara: ROMA CITY F.C. A.S.D. – GRIFONE GIALLOVERDE del 09/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Cinti Federico, giocatore della squadra Grifone Gialloverde, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 156 del 12/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CINTI FEDERICO (GRIFONE GIALLOVERDE). Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive ed irriguardose (art. 36 comma 1 lettera a del CGS) 2)”. Esponeva il reclamante (nella fattispecie della partita, posizionato in panchina) che, a seguito di un calcio di rigore assegnato in danno della propria squadra, pur limitandosi ad esclamare “Ogni domenica oh! Ogni domenica oh!” senza, a suo dire, proferire le espressioni offensive e/o irriguardose riportate nel referto arbitrale, veniva espulso dal direttore di gara. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata. In sede di audizione, venivano ascoltati sia il giocatore che l'Avv. Daniele Salustri, difensore del Cinti, i quali ribadivano la propria linea difensiva e chiedevano l'ammissione di mezzi istruttori. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. L'art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quello messo in atto dal Cinti, come descritto nel referto arbitrale. Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione. In particolare, l'efficacia privilegiata del referto arbitrale non è stata formalmente messa in discussione. In ordine alla richiesta di mezzi istruttori da parte del reclamante, occorre al riguardo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, i principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali specie nel giudizio di appello, che, come è noto, deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium, per cui l'intervento della Corte è ordinariamente limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia. Se è vero poi che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, è lo stesso art. 61, comma 2, a delimitare l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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