C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ISABELLA ALBINO (NUOVA TOR TRE TESTE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 13/11/2025 (Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – ACCADEMIA ATL. LODIGIANI del 09/11/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ISABELLA ALBINO (NUOVA TOR TRE TESTE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 13/11/2025 (Gara: NUOVA TOR TRE TESTE – ACCADEMIA ATL. LODIGIANI del 09/11/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

Albino Isabella, allenatore della squadra Tor Tre Teste, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 72 del 13/11/2025 - Attività di Settore Giovanile e Scolastico del seguente preciso tenore: “SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE ALBINO ISABELLA (TOR TRE TESTE). Espulso per cumulo di ammonizioni. Nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro unitamente a frasi blasfeme (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)”. Esponeva il reclamante che, a seguito di doppia ammonizione, veniva espulso dal direttore di gara e che, a suo dire, sarebbe uscito dal terreno di gioco “senza assumere atteggiamenti offensivi oltraggiosi e/o ostruzionistici”, come provava il video allegato. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata sproporzionata. In sede di audizione, veniva ascoltato l'Avv. Antonio Nebuloso, difensore del tecnico Isabella, il quale ribadiva i contenuti e le richieste del ricorso. Innanzi tutto, il video allegato non può essere preso in esame come prova. Come noto, l'art. 61, comma 2, CGS delimita l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Nella fattispecie, non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del comportamento sanzionato. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è parzialmente fondato. L'art. 36 comma 1 lettera a) posto a base della decisione resa in primo grado prevede la sanzione minima della squalifica di quattro giornate in danno dei giocatori e/o tecnici per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quello messo in atto dall'allenatore Sig. Isabella, come descritto nel referto arbitrale. Occorre tuttavia considerare, da un lato, che nel referto non si ha esatta contezza delle espressioni che il direttore di gara ha qualificato come “blasfemie” (con la conseguenza che tali espressioni non sono in concreto valutabili) e, dall'altro lato, però la circostanza (rilevabile dal referto stesso) che il comportamento offensivo risulta rivolto non solo all'arbitro ma anche all'allenatore della squadra avversaria. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Isabella Albino a 5 gare. Il contributo va restituito.

 

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