C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ELIA EDOARDO FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025 (Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – GRIFONE CALCIO del 08/11/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ELIA EDOARDO FINO AL 16/01/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025 (Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – GRIFONE CALCIO del 08/11/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025
ASD Grifone Calcio proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 156 del 12/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti che comminava al dirigente Elia Edoardo l'inibizione fino al 16/01/2026 “Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lettera a del CGS)”. Esponeva la reclamante che, a suo dire, la giovane età, la mancanza di esperienza e l'assenza di precedenti disciplinari del dirigente destinatario della sanzione avrebbero dovuto essere prese in considerazione per la revisione/riduzione dell'inibizione (65 giorni), giudicata sproporzionata, anche in considerazione della condotta effettivamente tenuta. Veniva ascoltato in audizione l'Avv. Francesco Casarola, legale del tesserato sanzionato, il quale ribadiva i contenuti e le richieste di cui al ricorso. Letto il referto arbitrale, che, come noto, ha natura fidefaciente ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. L'art. 36 comma 2 lettera a) CGS, posto a base della decisione resa in primo grado, prevede la sanzione minima dell'inibizione di due mesi in danno dei dirigenti in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quella messa in atto dal dirigente Elia Edoardo, come descritto nel referto arbitrale. Non risultano provate in sede di appello circostanze dirimenti e/o attenuanti tali da giustificare la revisione della sanzione né quelle invocate in reclamo appaiono atte a riformare la decisione impugnata. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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