C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 12/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI LEONARDO PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 20/11/2025 (Gara: REAL MONTELANICO – KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. del 15/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI LEONARDO PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GRIECO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.30 LND DEL 20/11/2025 (Gara: REAL MONTELANICO – KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. del 15/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 05/12/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Kolbe Ponte Mammolo A.S.D.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

 

 

 

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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