C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 19/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BERTONI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 25/11/2025 (Gara: BOREALE – BERTONI CALCIO del 22/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BERTONI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 25/11/2025 (Gara: BOREALE – BERTONI CALCIO del 22/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025
Con reclamo ritualmente notificato la Società Bertoni calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 85 del 25/11/2025, con il quale venivano disposti nei confronti della società Bertoni l’ammenda di Euro 500,00 e l’ammenda “Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, accendevano alcuni fumogeni e rivolgevano minacce a calciatori avversari. Gli stessi, al 260’ del Il tempo lanciavano nel recinto di gioco una bottiglia di vetro senza colpire. Al 300’ del Il tempo i medesimi sostenitori venivano a contatto con sostenitori avversari, creando una zuffa in tribuna, durante la quale lanciavano altre due bottiglie in vetro all'interno del recinto di gioco. L'arbitro era costretto ad interrompere la gara per circa 7 minuti.”. Con riferimento alle sanzioni impugnate, la reclamante rimarcava innanzitutto che gli autori delle intemperanze non fossero in alcun modo riconducibili alla società Bertoni e che la loro identità fosse alla stessa ignota. La reclamante rappresentava, al riguardo, che “Pur essendo estranei alla Bertoni Calcio, i facinorosi presenti sugli spalti sono stati prontamente redarguiti dallo staff tecnico e dirigenziale della Bertoni presente al campo, comportamento quest'ultimo che ha ricevuto gli applausi del pubblico di casa”. La reclamante si dissociava, dunque, da ogni atteggiamento di anti sportività verificatosi e, pur non avendo responsabilità dirette, si rammaricava circa l’accaduto, scusandosi per il clima determinatosi che nulla può avere a che fare con una sana pratica sportiva giovanile. La reclamante ribadiva in conclusione di non avere nessun rapporto con i soggetti che si trovavano in tribuna ad assistere alla partita. Chiedeva, dunque, la revoca delle sanzioni comminate o la riduzione delle stesse al minimo edittale. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla società Bertoni, a sostegno dell’invocata revoca/riduzione delle sanzioni in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili. In particolare, a sostegno della revoca della diffida, si pone in evidenza il fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti della società reclamante in occasione dei disordini e degli scontri avvenuti nel corso della gara che ha visto protagonisti alcuni facinorosi presenti sugli spalti, pur estranei alla Bertoni Calcio, prontamente redarguiti dallo staff tecnico e dirigenziale della Bertoni presente al campo. Per quant’altro, si conferma l’ammenda di Euro 500, 00 a carico della predetta società, non sussistendo motivi per disporne la revoca o ridurne l’entità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la diffida. Il contributo va restituito.
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