C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 23/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINO FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025 (Gara: TOR SAPIENZA S.R.L. – MONTI PRENESTINI 1919 del 15/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINO FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025 (Gara: TOR SAPIENZA S.R.L. – MONTI PRENESTINI 1919 del 15/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
Con reclamo tempestivamente proposto, la società Monti Prenestini 1919 ha impugnato la sanzione disciplinare della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Federico Palazzino dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 168 LND del 20 novembre 2025, in relazione alla gara Tor Sapienza S.r.l. – Monti Prenestini 1919 del 15 novembre 2025 (Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale). Il Giudice di prime cure, su conforme descrizione contenuta nel referto di gara, applicava la sanzione al calciatore che veniva espulso perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS). Deduce la reclamante che il proprio tesserato non avrebbe rivolto offese all’arbitro non avendone motivo dal momento che, dopo il fischio finale, la partita era stata vinta dalla società Monti Prenestini 1919, e in ogni caso, il Direttore di gara non avrebbe potuto riconoscerlo perché il Palazzino indossava in campo in quel momento una maglia diversa durante i festeggiamenti per la vittoria. Aggiunge inoltre che, essendo l’episodio avvenuto a fine gara, l’arbitro avrebbe dovuto mostrare materialmente il cartellino rosso, cosa che non sarebbe avvenuta. Dalla lettura del referto arbitrale, cui l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, emerge invece una puntuale ricostruzione dei fatti, riportando il direttore di gara con chiarezza che al termine dell’incontro il calciatore Palazzino si avvicinava all’arbitro e, con insistenza, gli rivolgeva le seguenti espressioni offensive: «come cazzo fai a fischiare un fallo al limite, ci stavi per rovinare la partita coglione». La circostanza addotta dalla reclamante secondo cui il calciatore indossava una “maglia diversa” non può assumere rilevanza idonea a scalfire l’attendibilità del referto, trattandosi di elemento non incompatibile con la corretta identificazione del tesserato, in particolare avvenuta al termine della gara, in un contesto in cui i giocatori sono a brevissima distanza temporale e fisica dagli eventi di gioco e dunque pienamente riconoscibili dall’arbitro. Parimenti irrilevante è l’assunto secondo cui la frase offensiva sarebbe stata pronunciata da altro soggetto: la reclamante in tal modo deduce – senza alcun elemento concreto – che l’autore non sarebbe il tesserato indicato nel referto mediante congetture insufficienti a incrinare la narrazione arbitrale, dettagliata e coerente. Quanto alla mancata esibizione materiale del cartellino rosso, tale circostanza non incide in alcun modo sulla validità dell’adozione del provvedimento disciplinare, che può essere irrogato anche senza esibizione materiale, in particolare quando l’atteggiamento del tesserato è chiaramente riconducibile a condotta offensiva verso l’arbitro a gara conclusa come nel caso di specie. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva D’Appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato
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