C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 23/12/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALLOCCA VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025 (Gara: POL. SOC. CASTELLINSIEME – REAL MONTELANICO del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALLOCCA VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025 (Gara: POL. SOC. CASTELLINSIEME – REAL MONTELANICO del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La ASD Real Montelanico impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato il calciatore Vincenzo Allocca per 5 gare, per aver rivolto frasi offensive al direttore di gara e reiterato tale condotta, con l’aggiunta di minacce, dopo il provvedimento disciplinare di espulsione. La società reclamante, nelle memorie difensive, sosteneva che il proprio calciatore avesse proferito solo una frase irriguardosa e non offensiva e che dopo la notifica dell’espulsione non avesse in alcun modo minacciato l’arbitro; alla luce di ciò chiedeva la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 11/12/2025, esaminati gli atti ufficiali, assente la società pur essendo stata ritualmente convocata, non ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che il calciatore Vincenzo Allocca, tesserato e capitano della squadra del Real Montelanico, a seguito di un goal subito dalla propria compagine, pronunciava espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, accompagnate da minacce allo stesso. Orbene, alla luce di tale comportamento deplorevole, non sussistono i presupposti per poter ridurre la squalifica di cinque giornate comminate al calciatore in oggetto, né la società ha presentato elementi probatori da giustificare una riduzione della sanzione. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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