C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.2 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NEGRO FABIO FINO AL 25/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANDREIS ANDREA FINO AL 30/06/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025 (Gara: GAETA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 06/12/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.2 GARE, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NEGRO FABIO FINO AL 25/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANDREIS ANDREA FINO AL 30/06/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025 (Gara: GAETA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 06/12/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025
Con ricorso inoltrata ritualmente e nei termini la Polisportiva Gaeta ha impugnato le decisioni disciplinari a suo carico ed a carico dei suoi tesserati elencate in epigrafe. Sostiene la reclamante che, quanto al calciatore Andrea de Andreis, si sarebbe trattato di un gesto di stizza e non di violenza consumata e quindi la sanzione irrogata sarebbe assolutamente eccessiva; quanto al dirigente Nigro nega recisamente che lo stesso abbia indirizzato all’Arbitro le frasi riportate nel referto e giustifica l’entrata sul terreno di gioco con la necessità di soccorrere un proprio calciatore ferito, per quanto attiene, infine, alla società nega che ci sarebbe stato il lancio di bottigliette descritto dal direttore di gara, nonché la presenza di soggetti estranei nella zona antistante gli spogliatoi e nella via di accesso agli stessi; a conferma di ciò rileva come la Forza Pubblica chiamata dall’Arbitro e giunta dopo circa venti minuti non ha rilevato alcun comportamento scorretto da parte degli astanti. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Ricordando che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e, in assenza di illogicità manifeste, fonda le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, va rilevato che, quanto alla posizione della società, i fatti addebitati sono gravi ma non hanno causato alcun problema fisico all’Arbitro e la sanzione può essere contenuta in una giornata di squalifica del campo di gioco con disputa della gara a porte chiuse e nell’ammenda così come irrogata. Per quanto attiene al dirigente Nigro la sanzione irrogata e congrua rispetto agli occorsi in quanto il comportamento del tesserato si è caratterizzato non solo in un atteggiamento ingiurioso ma anche concretamente minaccioso in un frangente di accesa protesta da parte dei calciatori della sua squadra. Per quanto attiene il calciatore de Andreis effettivamente il comportamento non può qualificarsi come violento essendosi concretizzato in uno spintone che faceva arretrare il direttore di gara di circa un metro con momentaneo dolore fisico, si tratta di una fattispecie riassumibile nell’accesa protesta con insulti e minacce ed un contatto non finalizzato a creare danni fisici. La sanzione va quindi fissata come da dispositivo in considerazione della dinamica del gesto e delle reiterate ingiurie e minacce pronunciate. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del campo a n.1 gara e la squalifica a carico del calciatore De Andreis Andrea al 30/04/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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