C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VITERBESE S.S.D. A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TODJA AXSIEL FINO AL 19/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 11/12/2025 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – VITERBESE S.S.D. A R.L. del 06/12/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VITERBESE S.S.D. A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TODJA AXSIEL FINO AL 19/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 11/12/2025 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – VITERBESE S.S.D. A R.L. del 06/12/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

Con rituale reclamo, la Viterbese S.S.D. A.R.L. impugnava la sanzione dell’inibizione sino al 19.02.2026 a carico del proprio dirigente Todja Axsiel. La vicenda sportiva trae origine dal fallo subito dal calciatore Giardi della Viterbese S.S.D. A.R.L., che rimaneva a terra per un violento colpo alla caviglia. Dagli atti e fatti di causa si evince che il Dirigente Todja Axsiel, entrava in campo, vista l’assenza del medico, per soccorrere il Giardi. Il referto arbitrale non riferisce dettagliatamente le parole proferite dal Dirigente, anche in considerazione del fatto che lo stesso era impegnato a soccorrere il ragazzo a terra senza rivolgere direttamente offese al Direttore di Gara. Pur rimanendo ferma la Corte sulla gravità del fatto costituito dall’ingresso in campo del Dirigente senza autorizzazione, rileva la genericità dell’affermazione del Direttore di Gara e lo stato d’animo dei tesserati che non avevano notizie del calciatore Ledda, infortunatosi durante la prima frazione di gara, ritenendo quindi che si possa riconoscere nella fattispecie una circostanza attenuante ex art. 13 CGS.. Tutto ciò premesso questa Corte d’Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Todja Axsiel al 31/01/2026. Il contributo va restituito.

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