C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE UKA KLERION PER 7 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE DEL SIGNORE CRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE PELLICCIA EDOARDO PER 4 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DI BARTOLOMEO DAVIDE, FERINI FRABETTI PIETRO, MICHELI FEDERICO E PUCCI ALESSIO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GNUTTI GIACOMO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 09/11/2025 – Campionato Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE UKA KLERION PER 7 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE DEL SIGNORE CRISTIAN PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE PELLICCIA EDOARDO PER 4 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DI BARTOLOMEO DAVIDE, FERINI FRABETTI PIETRO, MICHELI FEDERICO E PUCCI ALESSIO PER 3 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE GNUTTI GIACOMO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 13/11/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 09/11/2025 – Campionato Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Rocca Priora ha impugnato le sanzioni irrogate a carico della società e dei tesserati elencate in epigrafe. La società lamenta una ricostruzione incompleta e lacunosa dei fatti avvenuti al termine della gara e che hanno dato luogo alle sanzioni impugnate; in particolare denuncia l’aggressione subita dai tesserati e sostenitori avversari che non hanno trovato adeguato riscontro nel referto arbitrale. Dall’esame del referto arbitrale si evidenzia che al termine della gara, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore della reclamante, è avvenuta una rissa generale che ha visto coinvolti non solo i calciatori ma anche i dirigenti ed alcuni spettatori penetrati sul terreno di gioco. Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sono quindi conseguenti alla descrizione dei fatti riportati nel referto ma vanno lievemente ridimensionate in forza della considerazione che la responsabilità di custodia dell’impianto va attribuita alla squadra di casa e che il risultato finale fa presumere che l’innesco degli incidenti non sia dovuto agli ospiti. Le sanzioni vanno quindi rideterminate come da dispositivo mentre l’ammenda a carico della società va confermata per la partecipazione dei propri sostenitori in campo avverso agli incidenti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Gnutti Giacomo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Uka Klerion a 6 gare, a carico del calciatore Pelliccia Edoardo a 3 gare e a carico dei calciatori Di Bartolomeo Davide, Ferini Frabetti Pietro, Micheli Federico e Pucci Alessio a 2 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it