C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 231 del 9/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAJANI FILIPPO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – POL.CITTA DI PALINO del 16/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FERENTINO CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TAJANI FILIPPO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025 (Gara: FERENTINO CALCIO ARL – POL.CITTA DI PALINO del 16/11/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti, e non poteva essere connotato come condotta violenta macché, al contrario, il Tajani cercava solo di sedare gli animi. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 38, comma 1 del C.G.S., secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti dei calciatori o altre persone presenti. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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