C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDI LUIGI PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANASTASIA LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025 (Gara: ATLETICO LATINA – L.V.P.A. FRASCATI del 16/11/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOMBARDI LUIGI PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANASTASIA LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025 (Gara: ATLETICO LATINA – L.V.P.A. FRASCATI del 16/11/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 19/11/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ATLETICO LATINA – L.V.P.A. FRASCATI del 16/11/2025 – Campionato Promozione, irrogava le seguenti sanzioni: all’allenatore LOMBARDI LUIGI, la squalifica per cinque gare effettive perché “[..] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [..]”; al calciatore ANASTASIA LORENZO, la squalifica per cinque gare effettive perché “[..] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro minacciosamente. A fine gara assumeva nuovamente atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro venendo allontanato per l’intervento dei propri compagni (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [..]”; Preannuncio e reclamo. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo, per quanto riguarda l’allenatore Lombardi, che come indicato nel referto arbitrale, lo stesso avrebbe accusato il direttore di gara di sentirsi “un protagonista”, espressione che, ad opinione della reclamante, di per sé non offensiva. Per quanto riguarda il calciatore Anastasia, sempre secondo la prospettazione della reclamante, lo stesso si sarebbe limitato a proferire la frase “ma quando cazzo fischi”, negando tuttavia qualsivoglia atteggiamento e/o espressione minacciosa od offensiva. A tal riguardo, evidenziava la buona condotta del calciatore, costantemente rispettoso delle regole disciplinari. Per l’effetto, la reclamante chiedeva l’annullamento della sanzione a carico dell’allenatore e del calciatore ovvero, in via subordinata, la loro rideterminazione in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 4 Dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe. Si procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, dal quale emerge che: quanto alla posizione del calciatore Anastasia, lo stesso veniva espulso per aver proferito la frase “ ma quando cazzo fischi” nei riguardi del direttore di gara, e alla notifica dell’espulsione, lo stesso continuava a chiedere spiegazioni dimenandosi senza tuttavia avvicinare l’arbitro in quanto trattenuto dai suoi compagni; tale atteggiamento risulta essere stato reiterato al termine della partita, tuttavia mantenendosi a debita distanza dal direttore di gara; quanto alla posizione dell’allenatore Lombardi, lo stesso, già ammonito per aver gesti e comportamenti provocatori, veniva espulso al 42’ per proteste; sennonché, alla notifica dell’espulsione, il medesimo inveiva nei riguardi del direttore di gara apostrofandolo con l’espressione “protagonista”, lasciava il terreno di gara tuttavia posizionandosi dietro la sua panchina, dalla quale continuava a dare indicazioni alla squadra, malgrado fosse stato espulso. Decisione Ciò premesso, il decidente rileva che il reclamo merita accoglimento limitatamente alla domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni irrogate al calciatore e all’allenatore. Invero, in applicazione del principio di proporzionalità tra sanzione e gravità dei comportamenti contestati, la frase pronunciata dal calciatore Anastasia — che ne ha determinato l’espulsione — nonché l’insistenza nel richiedere spiegazioni, appaiono connotate da un disvalore contenuto: la condotta risulta solo lievemente irrispettosa, avuto riguardo al tono petulante descritto nel referto arbitrale, fermo restando che la richiesta di chiarimenti, di per sé, integra un comportamento legittimo. Parimenti, l’epiteto “protagonista” proferito dall’allenatore e l’atteggiamento da questi tenuto si collocano nell’alveo di una lieve mancanza di rispetto, priva tuttavia dei tipici profili di particolare gravità richiesti dall’art. 36 CGS. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata non è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Lombardi Luigi a 3 gare e la squalifica a carico del calciatore Anastasia Lorenzo a 3 gare. Il contributo va restituito.
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