C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 16/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOSCANO ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 LND DEL 19/12/2025 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – FONTE MERAVIGLIOSA del 16/12/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOSCANO ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 LND DEL 19/12/2025 (Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – FONTE MERAVIGLIOSA del 16/12/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Saxa Flaminia Labaro; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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