C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 253 del 23/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025 (Gara: SAN DAMIANO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 10/12/2025 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025 (Gara: SAN DAMIANO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 10/12/2025 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La DON BOSCO GAETA ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 197 del 12/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “AMMENDA euro 200,00 DON BOSCO GAETA ASD . Perchè al termine della gara propri tesserati non identificati partecipavano ad una zuffa nell'area spogliatoi, con tesserati avversari e e persone non identificate presenti indebitamente in tale spazio. Il tutto durava circa 20 ' sedata solo dall'arrivo della Forza Pubblica” Esponeva la reclamante che, pur consapevole della natura fidefaciente del referto arbitrale, quest'ultimo presentava discrasie, lacunosità e genericità tali da far dubitare delle affermazioni riportate, senza sottacere che la la squadra avversaria era stata multata dal Giudice Sportivo per comportamenti censurabili della propria tifoseria e controlli inadeguati di sicurezza. Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata. Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Nel referto si legge che al termine della gara iniziava “una ressa tra calciatori e alcuni dirigenti protrattasi dall'interno del terreno di gioco fino agli spogliatoi e continuata per circa 15 minuti” fino all'arrivo della Forza Pubblica. L'utilizzo dell'espressione “ressa” appare fondata, alla luce della durata (15 minuti circa) e del successivo intervento della Forza Pubblica. Ciò detto, fermo restando il coinvolgimento di entrambe le parti e risultando di fatto impossibile discriminare le responsabilità dei singoli coinvolti, la sanzione deve ritenersi adeguata. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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