C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 23/12/2025 (Gara: SPORTING NUOVA FLORIDA – W3 MACCARESE del 21/12/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ W3 MACCARESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 23/12/2025 (Gara: SPORTING NUOVA FLORIDA – W3 MACCARESE del 21/12/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
Con rituale reclamo la società W3 Maccarese ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo rilevando che la società non aveva organizzato alcuna trasferta e che non era chiaro come gli autori delle condotte sanzionate potessero essere identificati come sostenitori della società. Chiedeva quindi l’annullamento o la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risultano accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento. Il direttore di gara, infatti, riporta come uno piccolo gruppo di sostenitori identificati come della reclamante, presenti in campo avverso, si fronteggiava con tifosi avversari senza tuttavia entrare in contatto e rivolgeva poi espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti in relazione alle condotte suindicate, tuttavia la sanzione deve essere lievemente ridotta per ricondurla ai parametri usuali tenuti da questa Corte e tenuto altresì in conto che non si accendeva alcuna zuffa tra i sostenitori. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 300,00. Il contributo va restituito
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