C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BALESTRINI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.225 LND DEL 05/01/2026 (Gara: PONTINIA – LANUVIO CAMPOLEONE del 4/01/2026 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LANUVIO CAMPOLEONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BALESTRINI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.225 LND DEL 05/01/2026 (Gara: PONTINIA – LANUVIO CAMPOLEONE del 4/01/2026 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 16/01/2026
Con delibera pubblicata in data 5 gennaio 2026 sul Comunicato Ufficiale n. 225 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Pontina – Lanuvio Campoleone del 4 gennaio 2026, irrogava al calciatore Balestrini Francesco la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, in quanto “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive”, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. Avverso tale provvedimento proponeva rituale reclamo la società Lanuvio Campoleone, preceduto da tempestivo preannuncio, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. La reclamante deduceva che la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle circostanze attenuanti, evidenziando come, dopo l’espulsione per doppia ammonizione per proteste, il calciatore non avrebbe reiterato ulteriori condotte irriguardose, ma avrebbe abbandonato prontamente il terreno di gioco al fine di consentire la regolare prosecuzione dell’incontro. La società rappresentava, altresì, che al termine della gara il calciatore avrebbe rivolto le proprie scuse alla terna arbitrale e che, nel complesso, la condotta ascritta non sarebbe stata connotata da particolare gravità. La reclamante non avanzava richiesta di audizione. Alla riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunita in camera di consiglio, esaminava il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte procedeva all’esame del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. Dal referto emergeva che il calciatore Balestrini Francesco veniva espulso per doppia ammonizione al 45° minuto del secondo tempo e che, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al direttore di gara la seguente espressione offensiva: “vatti ad ammazzare coglione”. Tanto premesso, la Corte, pur ritenendo pienamente attendibile e corretta la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, osserva che il reclamo merita accoglimento limitatamente alla rideterminazione della sanzione irrogata. Invero, l’espressione irriguardosa, sebbene certamente censurabile, risulta essere stata pronunciata in un contesto di elevata concitazione agonistica, negli ultimi minuti di gara, e non appare accompagnata da atteggiamenti minacciosi, da tentativi di avvicinamento fisico né da ulteriori comportamenti di concreta aggressività nei confronti del direttore di gara. Inoltre, dagli atti risulta che la condotta sia stata seguita dalle scuse rivolte dal calciatore alla terna arbitrale al termine dell’incontro. Alla luce della complessiva valutazione della condotta, avuto riguardo ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Balestrini Francesco a 4 gare. Il contributo va restituito.
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