C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 263 del 30/01/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING ANIENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGLIOCCHETTI PIETRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026 (Gara: FUTBOL TALENTI – SPORTING ANIENE del 04/01/2026 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING ANIENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGLIOCCHETTI PIETRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 LND DEL 08/01/2026 (Gara: FUTBOL TALENTI – SPORTING ANIENE del 04/01/2026 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Sporting Aniene ha impugnato la decisione in epigrafe sostenendo che il proprio calciatore Pietro Magliocchetti aveva rivolto le proprie frasi al portiere avversario che lo aveva colpito e non all’arbitro. Chiedeva, quindi, la rivisitazione della sanzione comminata in prime cure previa audizione. A riguardo, benché regolarmente convocata per essere sentita da remoto, la reclamante non si presentava. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore Pietro Magliocchetti che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione deve essere ricondotta alla misura prevista per la condotta effettivamente tenuta dal tesserato, considerando altresì la sua lieve antigiuridicità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Magliocchetti Pietro a 3 gare. Il contributo va restituito.

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