C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BUERTI STEFANO FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.31 SGS DEL 15/01/2026 (Gara: STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP – CITTA DI ANAGNI CALCIO del 12/01/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BUERTI STEFANO FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.31 SGS DEL 15/01/2026 (Gara: STELAUDIA ASSOCIAZIONE SP – CITTA DI ANAGNI CALCIO del 12/01/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Stelaudia Associazione SP; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti, in relazione al provvedimento di perdita della gara, penalizzazione di n.1 punto in classifica e ammenda di euro 50,00. Questa Corte, altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Buerti Stefano. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt.76, comma 2 e 3 e 137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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