C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 06/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARVULLI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DEL 14/01/2026 (Gara: ATLETICO CIMINA FALISCA – FIUMICINO S.C. 1926 del 11/01/2026 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARVULLI ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DEL 14/01/2026 (Gara: ATLETICO CIMINA FALISCA – FIUMICINO S.C. 1926 del 11/01/2026 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 262 del 30/01/2026

L’ A.S.D. Fiumicino Calcio 1926 con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Marvulli Alessandro dal G.S. del C.R. Lazio con il C.U. 237 del 14/01/2026, ritenendola eccessiva in relazione allo svolgimento del fatto accaduto nella circostanza dell’espulsione del suddetto calciatore. A tale riguardo la ricorrente contesta in primo luogo che la frase pronunciata dal calciatore nei confronti dell’arbitro, ossia “Ora ti ammazzo” non corrisponda al vero, tanto che l’atleta nega il tutto in modo assoluto. Altro aspetto che pone in evidenza la Società Fiumicino è relativo a quanto scritto dall’arbitro nel referto, in cui sostiene che il calciatore in questione tardava l’uscita dal terreno, ma al contrario era stato l’altro giocatore espulso per aver colpito un avversario a palla lontana, a procedere lentamente verso lo spogliatoio. A tal proposito, appena giunto nel recinto dello spogliatoio, il calciatore Marvulli veniva insultato da circa 20 tifosi giunti in prossimità del recinto stesso, ai quali lo stesso rispondeva senza tuttavia che l’arbitro riuscisse a interpretarne le parole. La richiedente, non certo a giustificazione del calciatore ma puramente come informazione dovuta, fa presente come lo stesso stia attraversando un periodo personale piuttosto delicato, con la madre appena 41enne in uno stato di salute non buono. Alla luce di quanto esposto, la richiedente ritiene la sanzione eccessiva e chiede una adeguata riduzione della stessa, rapportandola entro i limiti normativi. Questa Corte Sportiva ha esaminato nel dettaglio quanto posto in esame, e ha rilevato come le dichiarazioni siano in netto contrasto con quanto scritto dall’arbitro, nel quale il calciatore Marvulli, a difesa di un proprio compagno di squadra, afferrava per il collo il calciatore avversario Marino Mirko con una mano, mentre con l’altra gli tirava la maglia. All’atto dell’espulsione, il Marvulli urlava “Devi morire Oliver! Oliver devi morire!”, portato fuori dai compagni di squadra. Nell’uscita dal campo rallentava volutamente il passo, causando la suddetta reazione dei tifosi locali, con reciproci epiteti come detto non identificabili. Dopo circa tre minuti il gioco riprendeva regolarmente. Detto ciò, questa Corte ritiene congrua la decisione del G.S. di attribuire n.5 giornate di squalifica al calciatore Marvulli, in base a quanto stabilito dall’art.36 del CGS. Si pone quindi all’attenzione che in caso di contrasto tra le dichiarazioni della reclamante e del direttore di gara, prevale quanto scritto da quest’ultimo come fonte privilegiata dei fatti. Pertanto questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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