C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE COPPOLA MATTIA (SS. PIETRO E PAOLO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.69 SGS DEL 16/12/2025 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GIOTTO ACADEMY del 14/12/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE COPPOLA MATTIA (SS. PIETRO E PAOLO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.69 SGS DEL 16/12/2025 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – GIOTTO ACADEMY del 14/12/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 252 del 23/01/2026
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltato il reclamante; sentito l’arbitro; Il calciatore Coppola Mattia proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. Il ricorrente tramite il proprio legale, tutto integralmente confermato in sede di audizione, preliminarmente eccepiva l’errore del Giudice Sportivo che nella decisione presa indicava in un avversario colui a cui era stata rivolta l’ingiuria a Lui attribuita. Inoltre producevano una dichiarazione del compagno di squadra Wesly Calvi numero 14 della società SS. Pietro e Paolo in cui rappresentava gli ottimi rapporti avuti sempre con il compagno Coppola e che quanto riportato nei suoi confronti dal direttore di gara non trattasi di ingiurie ma di prese in giro tra compagni di squadra. Per tali motivi e per la giovane età del ricorrente si chiedeva in via principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata la riduzione della stesa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ascoltata la società ed udito il direttore di gara, preliminarmente chiarisce che l’ingiuria proferita dal Sig. Mattia Coppola è rivolta al proprio compagno di squadra numero 14 Wesly Calvi e non ad un avversario. Nel merito, si ritiene che quanto riportato dall’arbitro nel referto sia frutto di insulti tra compagni di squadra, non per questo non meritevoli di censura, ma sotto fattispecie normative diverse da quanto disposto dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coppola Mattia a 3 gare. Il contributo va restituito.
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