C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025 (Gara: LABICO CALCIO – COLLE DI FUORI A.S.D. del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LABICO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025 (Gara: LABICO CALCIO – COLLE DI FUORI A.S.D. del 30/11/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

 La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.186 del 04.12.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Labico Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte ritiene da respingere il reclamo in relazione alla sanzione comminata alla Società Labico Calcio. Nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, l'articolo principale che viene violato quando i sostenitori lanciano oggetti (come le bottiglie) all'interno del recinto di gioco è l'Articolo 26, che riguarda la Responsabilità delle società per i fatti dei propri sostenitori, le società rispondono del comportamento dei propri tifosi, indipendentemente dal fatto che abbiano colpa diretta (ex Art. 26). I club sono responsabili del lancio di materiale pirotecnico, di oggetti e di qualunque altro materiale che possa arrecare danno o interferire con il gioco, il lancio di bottiglie indipendentemente dal fatto conseguente di procurare ferite o danni comporta una responsabilità oggettiva a carico della società. Le sanzioni sono graduate in base alla gravità dell'evento e alla recidiva della tifoseria. L’art. 8 include la punizione più comune per lanci isolati quale fatto violento dei propri sostenitori, ed in questo caso per la grave fattispecie qui presentata, la società non può vedere ridotta la propria responsabilità per il grave pericolo all’incolumità pubblica oltre che non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure preventive necessarie, sia all’interno del proprio impianto sportivo che nelle aree adiacenti come: - Collaborazione con le forze dell'ordine per identificare i responsabili; - Presenza di steward e controlli accurati agli ingressi; - Annunci immediati dello speaker per far cessare il comportamento. Tutto ciò premesso questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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