C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 11/02/2026 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARROCCIA CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 15/01/2026 (Gara: CITTÀ DI LENOLA – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 10/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARROCCIA CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 15/01/2026 (Gara: CITTÀ DI LENOLA – CITTÀ DI FORMIA CALCIO del 10/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 272 del 06/02/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Città di Lenola; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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