C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 26/09/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELONI WALTER FINO AL 25/09/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 LND DEL 17/09/2025 (Gara: NOVA 7 – BELLEGRA 1962 del 14/09/2025 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 23/09/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELONI WALTER FINO AL 25/09/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RANIERI DANILO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.62 LND DEL 17/09/2025 (Gara: NOVA 7 – BELLEGRA 1962 del 14/09/2025 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 68 del 23/09/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nova 7; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione del Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31 luglio 2025, poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo, così come previsto dalle norme vigenti per le gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali della LND. In particolare, per i procedimenti di ultima istanza presso la C.S.A.T., il termine per presentare il preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte competente e tramesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti (v. C.U. n. 47/A della F.I.G.C. del 31/07/2025). Nel caso specifico, la società Nova 7, che ha ricevuto copia dei documenti in data 18/09/2025, ha poi depositato le motivazioni solo alle ore 19:09 del 19/09/2025. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.47/A della FIGC del 31 luglio 2025. Il contributo va incamerato

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