C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 10/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PERSONA CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO MARCELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PERSONA CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025
Il giorno 29.08.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita il Tribunale Federale Territoriale, per discutere e trattare il deferimento della Procura Federale della FIGC, nei confronti del sig. Federico Marcello, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento Federale all’interno e nell’interesse della società Città Monte S.G. Campano. Sentite le richieste della Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Tropepi Francesco, che riportandosi all’atto di deferimento, concludeva come segue: - n.2 anni di squalifica a carico del sig. Federico Marcello. Lo stesso Marcello Federico, veniva rappresentato e difeso, in sede di audizione, dall’’Avv. Marco Torriero, che teneva ad evidenziare che la Procura Federale, fin da subito, ha negato il patteggiamento al suo deferito, al contrario di quanto invece fatto con la società Città Monte S.G. Campano. Nel merito, non ritiene ci siamo elementi validi nonché gli estremi per sanzionare il Federico, che altro non fa che svolgere il suo lavoro di fisioterapista, in uno studio al quale si rivolgono spesso anche diversi calciatori della zona, tra cui anche tesserati della società Città Monte S.G. Campano. Il Tribunale Federale Territoriale, visto il Deferimento Federale n. 812 del 21.07.2025 nei confronti del Sig. Federico Marcello, valutando gli atti del fascicolo, e sentite le parti in audizione, ritiene di ridurre la pena, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo rispetto alle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali. Il Tribunale Federale Territoriale, riconosce la sussistenza dell’attività privatistica professionale del soggetto, che non può essere perseguita, ma l’attività collaborativa che svolge a livello federale con la società Città Monte S.G. Campano non può avvenire, nel rispetto della normativa, in quanto come noto lo stesso risulta precedentemente squalificato, e tutt’ora in pendenza di squalifica. In particolare, si sottolinea che si contesta la sola attività di fisioterapia per una società nella quale non è tesserato, ed il motivo per il quale il Sig. Federico Marcello non è tesserato, al momento del deferimento in oggetto, dunque è dovuto alla pendente sanzione di squalifica di 5 anni a suo carico. Il Tribunale non nega l’attività di fisioterapia presso il suo centro fisioterapico, dove molti giocatori tesserati della società Città Monte S.G. Campano si rivolgono, in caso di infortuni e per le terapie, ma ciò è irrealizzabile nel contesto sportivo e all’interno dell’impianto sportivo e comunque come parte dello staff della società, poiché non è permesso per il deferito Sig. Marcello tesserarsi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello
DELIBERA
Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione: - Federico Marcello, n.1 anno di squalifica. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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